Cambiano le regole sugli acquisti. L’articolo 62 obbliga alla puntualità

È diventato obbligatorio il contratto in forma scritta per tutte le forniture di prodotti agricoli e agroalimentari. Fissati termini perentori per i pagamenti: 30 o 60 giorni (in funzione della deperibilità delle merci) dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura

Le nuove regole sulla commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, previste dall’articolo 62 del decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012), convertito dalla legge 27/2012 sono entrate il vigore lo scorso 24 ottobre.
Tre i punti principali introdotti dalla nuova norma:
- obbligo del contratto in forma scritta,
- termini rigorosi di pagamento
- divieto di pratiche commerciali sleali.
Le norme si applicano alle cessioni di prodotti la cui consegna avviene nel territorio italiano, inclusi quindi quelli provenienti da altri Paesi dell’Unione europea oppure importati.

Contratto obbligatorio

I contratti devono esser stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicare (a pena di nullità) la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento.
Rispettano l’obbligo della “forma scritta” anche le comunicazioni in forma elettronica o a mezzo fax. E gli elementi essenziali possono essere annotati anche nei documenti di trasporto o di consegna, o nella fattura.
Chi sbaglia incorre in una sanzione che va da 516 a 20mila euro, in base al valore dei beni venduti.
Naturalmente la norma non vale per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari al consumatore finale né per quelle istantanee, cioè effettuate con contestuale consegna e pagamento del prezzo.

Tempi predefiniti

Per questi contratti, le imprese devono pagare i propri fornitori entro 30 giorni, in caso di merci deteriorabili, e 60 giorni, in tutti gli altri. I termini, che decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, sono inderogabili: pagare in ritardo comporta interessi maggiorati e una sanzione da 500 a 500mila euro, determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura del ritardi.
Con prodotti alimentari deteriorabili si intendono:

a) prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza non superiore a 60 giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
c) prodotti a base di carne che presentano attività dell’acqua superiore a 0,95 e una acidità superiore a 5,2.

Pratiche sleali vietate

Nelle relazioni commerciali tra operatori economici del settore sono espressamente vietate alcune pratiche scorrette, come imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (nonché condizioni extracontrattuali e retroattive).

È anche fatto divieto di conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. O ancora subordinare la conclusione e l’esecuzione dei contratti a prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto.
Sanzioni pesanti anche in questo caso: chi contravviene è punito con una sanzione che va da 516 a 3mila euro, a seconda del beneficio ricevuto.

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