I requisiti professionali per esercitare l’attività

I titolari delle aziende di somministrazione (o i preposti da essi nominati) devono essere in possesso di un titolo di studio triennale o di un’esperienza almeno biennale in un’azienda che si occupa di cibi bevande. E lo devono certificare

Oltre ai requisiti morali (vedi Ristoranti, aprile 2015, pagg. 90-91), per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è necessario possedere un requisito definito professionale, finalizzato a dimostrare la conoscenza della materia oggetto dell’attività. Tali requisiti soggettivi devono essere posseduti e dichiarati nella Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata allo sportello unico per le imprese del comune competente per territorio.
Il D.Lgs. 59/2010, redatto in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale allo scopo di omogeneizzare la situazione sull’intero territorio nazionale, ha definito i requisiti soggettivi professionali valevoli in tutte le regioni d’Italia. Dal 2010 pertanto i requisiti soggettivi professionali sono i medesimi in tutte le regioni, a statuto sia ordinario sia speciale, senza possibilità per le regioni di modificarli autonomamente con propria legge.

I requisiti professionali in questione sono indicati all’articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010, modificato di recente con il D. Lgs. n. 147/2012 per eliminare situazioni di dubbia interpretazione e semplificare la disciplina.
Ma cosa significa dover possedere i requisiti professionali per esercitare l’attività di somministrazione? In sostanza, va dimostrato di aver conseguito un titolo di studio abilitante o di aver svolto in precedenza una certa mansione in un’azienda che svolge attività di vendita o di somministrazione.
In sede di presentazione della Scia, il possesso dei requisiti professionali (e di quelli morali) viene autocertificato dal titolare o rappresentante legale. La verifica e il controllo del possesso o della perdita dei requisiti spetta al comune competente per territorio a cui è stata presentata la richiesta di autorizzazione o la Scia. Nulla vieta, però, che qualunque forza di polizia che venga a conoscenza della mancanza del requisito professionale dell’esercente possa segnalarlo al comune competente, per consentirgli di iniziare il procedimento di contestazione della mancanza che termina con il diniego o la revoca dell’autorizzazione o con l’interdizione dall’attività. Se l’esercente, all’atto della presentazione della Scia al comune, ha dichiarato di possedere il requisito professionale mentre invece non lo possedeva, è soggetto a segnalazione all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione e all’interdizione immediata dell’attività iniziata.

L’articolo 71 del D. Lgs. 59/2010 definisce chiaramente anche chi debba possedere tali requisiti: sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale: O, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
La nomina di un preposto alla somministrazione è facoltativa; in genere viene effettuata dal titolare dell’attività che non possiede i requisiti professionali, in attesa di conseguirli. La nomina del preposto può avvenire con semplice scrittura privata autenticata tra le parti; con l’accettazione della nomina, il preposto si rende responsabile dal punto di vista legale di tutte le violazioni commesse nell’esercizio. Il titolare dell’attività sarà anch’esso solidalmente responsabile, insieme al preposto, per tali violazioni.

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