La Grappa Made in Italy sarà italiana al cento per cento

Regole più severe sull'indicazione geografica "grappa": ne potrà beneficiare solo il distillato realizzato interamente sul territorio nazionale

Con il Decreto del ministero delle Politiche Agricole n° 747 del 28 gennaio 2016, sono state introdotte norme che tutelano la Grappa italiana: la IG Grappa (indicazione geografica), infatti, viene riservata esclusivamente all’Italia. Fino ad oggi operatori di altri Paesi potevano acquistare Grappa italiana allo stato sfuso, ad alta gradazione alcolica, che veniva poi rielaborata negli stabilimenti esteri. Con il Decreto, invece, dal 1° agosto 2016 la Grappa potrà essere imbottigliata fuori dall’Italia esclusivamente se spedita all’estero come prodotto finito. Il consumatore avrà quindi la garanzia che la Grappa acquistata sarà quella originale del produttore e che non avrà subito alcuna trasformazione. Inoltre, i distillatori potranno utilizzare la denominazione “Grappa barrique o barricata”, solo se la Grappa è invecchiata in botti o tini di legno per un minimo di 12 mesi, almeno metà dei quali trascorsi in barrique. Resta immutata la possibilità di designare come “riserva” la Grappa invecchiata in legno per almeno 18 mesi.

Più nel dettaglio, la denominazione “Grappa” è esclusivamente riservata all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale. Tutte le fasi di elaborazione della Grappa devono essere effettuate nel territorio dell’indicazione geografica. Non sono ammesse addizioni di alcol etilico di qualsiasi origine, diluito o non diluito, in alcuna delle fasi di distillazione/ridistillazione o di preparazione. Il distillato ottenuto dovrà essere sottoposto alle seguenti operazioni: riduzione del grado alcolico mediante diluizione con acqua, in modo da ottenere la gradazione definitiva per l’immissione al consumo; refrigerazione e/o filtrazione, con lo scopo di insolubilizzare ed estrarre gli oli di flemma e altri componenti oleosi indesiderati; eventuale aggiunta di zuccheri nel limite massimo di 20 g per litro; eventuale aggiunta di piante aromatiche, frutta o loro parti (metodi tradizionali). È vietata l’aromatizzazione con sostanze diverse da quelle espressamente indicate nella nuova scheda tecnica del DM n. 747/2016, così come è vietata l’aggiunta di qualsiasi altro ingrediente.

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