Ristoranti d’hotel, il no della Consulta

Solo le strutture ricettive con licenza di somministrazione possono servire alimenti e bevande ai non residenti. Lo ha chiarito la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 8 – insieme ad altri 18 – del Codice del turismo

Articolo 8 “bocciato”. La discussa disposizione dedicata alle “strutture ricettive”, che aveva sollevato le proteste dei ristoratori, è tra i 19 articoli del Codice del turismo dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, dopo la denuncia avanzata da varie Regioni (Toscana, Puglia, Umbria e Veneto).
La Consulta ha bocciato parole, commi e interi articoli, tra cui, appunto, l'articolo 8, secondo il quale «per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive».
Per poi aggiungere al comma 2 che «nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura».

Disposizioni anticostituzionali
In pratica, si chiedevano le associazioni dei pubblici esercizi, significava che qualsiasi struttura dal b&b all'ostello, avrebbe potuto avere un ristorante aperto a tutti?
A leggere il codice, in effetti, si
capiva che qualunque attività ricettiva sarebbe stata autorizzata a somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati.

Ma il ministero si difese dalle accuse sostenendo che la regola fosse valida solo per chi era già in possesso di una licenza di somministrazione (e che quindi poteva aprire al pubblico).
Ora la Consulta ha sancito che si tratta di una disposizione anticostituzionale.
Il comma 2, avevano obiettato le Regioni, solo in apparenza si limita a definire l'attività ricettiva, mentre in realtà porta modifiche sostanziali alla disciplina. In particolare, per effetto della norma, si determina «un regime giuridico “incomprensibile”, applicabile in maniera diversa a seconda che sia svolta esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche quella ricettiva, giacché soltanto nel primo caso l'attività rimarrebbe assoggettata alla disciplina dettata in materia di commercio».

Invasione di campo

L'anomalia è stata dunque chiarita dalla Consulta, con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012: c'è stata un'invasione di campo dello Stato, che ha accentrato funzioni legislative di competenza delle Regioni, superando la delega legislativa che consentiva solo di riordinare le leggi esistenti. Insomma, le strutture ricettive possono sì svolgere attività di somministrazione, anche a chi non dimora, ma solo in presenza di una specifica autorizzazione e dei requisiti previsti per gli imprenditori dei pubblici esercizi.

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