Soci di Srl: rara la doppia iscrizione

Le regole per la contribuzione Inps di chi svolge contemporaneamente l’attività di socio lavoratore e di amministratore di una società a responsabilità limitata: iscrizione alla Gestione Commercio se svolge in prevalenza la prima attività, alla Separata nell’altro caso

Tutti coloro che svolgono un’attività commerciale (ristoranti, negozi ecc.) sono soggetti alla contribuzione Inps dei commercianti.
Ma come deve regolarsi chi svolge contemporaneamente l’attività di socio lavoratore e di amministratore in una Srl? Deve iscriversi alla Gestione Commercio o a quella Separata? Per stabilirlo bisogna guardare all’attività prevalente, ma tener conto che resta possibile, in casi particolari, la doppia iscrizione (cioè la coesistenza di più forme pensionistiche).
Nel caso di Srl esercente attività commerciale, nel 2010 la Cassazione (sentenza 3240 del 12 febbraio) ha ribadito l’incompatibilità tra l’iscrizione alla Gestione Commercio (soci) e alla Gestione Separata (amministratori).
Chi esercita varie attività, assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, deve quindi iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale si dedica in modo prevalente: Separata se è l’attività di amministratore, Commercio se è quella di socio lavoratore.

L’attività prevalente guida l’iscrizione al tipo di gestione
La norma di interpretazione autentica (articolo 12, comma 11, del Dl 78/2010) ha però ridisegnato un po’ il quadro.
Il carattere della “prevalenza” - dice la norma - è connaturato alle sole Gestioni Artigiani e
Commercio, ma non a quella Separata. Si è quindi resa di fatto obbligatoria la doppia iscrizione ogni volta in cui l’attività di amministratore non prevale su quella “operativa”.

La giurisprudenza

Sul tema si è espressa la sezione lavoro del Tribunale di Milano (sentenza 2581 del 6 giugno 2011): il socio di una Srl commerciale, che era stato iscritto per alcuni anni come socio lavoratore alla Gestione Commercio (pagando i relativi contributi), aveva in seguito richiesto la cancellazione.
La società era cresciuta e lui svolgeva ormai in prevalenza attività di amministratore, assoggettata ai contributi per la Gestione Separata. Per l’Inps intrattenere rapporti con clienti, fornitori ecc. significava svolgere - in prevalenza - attività operative: da cui derivava l’obbligo di iscriversi (anche) alla Gestione Commercio. Il tribunale ha dato però torto all’Inps.

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