Reddito d’impresa: come lo calcola il fisco

Le regole generali e quelle specifiche per la contabilità semplificata e per le ditte individuali

Le persone fisiche o giuridiche (società di capitali), come ogni cittadino, pagano le imposte dirette sul proprio reddito.

Il Dpr n. 917/1986 e successive modificazioni, cosiddetto Testo unico imposte sui redditi (abbreviato Tuir), ne individua due tipi:

1. Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e relative addizionali regionali e comunali, cui sono assoggettate le persone fisiche per i redditi posseduti sia direttamente sia tramite società di persone.

2. Ires (Imposta sul reddito delle società), cui sono assoggettate le persone giuridiche e assimilate: società di capitali, consorzi, enti ecc.

Le società di persone non sono interessate direttamente da nessuna delle due, perché l’Irpef viene pagata non dalla società ma dal socio, sulla base del reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato dalla società e girato al socio in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili (tassazione per trasparenza). Le società di persone sono comunque considerate “soggetti Irpef” in quanto il reddito da loro determinato è soggetto nella maggior parte dei casi a tale imposta, anche se indirettamente.

La società è invece soggetta direttamente al pagamento dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), come le imprese individuali.

Il reddito di impresa corrisponde all’utile di esercizio, prima delle imposte, dopo aver apportato le variazioni fiscali, di cui esaminiamo le principali in questo articolo. Per i contribuenti in contabilità semplificata non tenuti al bilancio e che non calcolano l’utile d’esercizio, il reddito d’impresa corrisponde ai ricavi meno i costi deducibili.

Reddito o perdita di impresa sono termini tributari: significano il reddito o perdita rilevante ai fini del calcolo delle imposte, calcolato secondo la normativa fiscale, al lordo delle imposte stesse. Il termine utile o perdita di esercizio si riferisce invece al risultato di bilancio, riguarda i soggetti in contabilità ordinaria ed è calcolato secondo la normativa civilistica e le norme della ragioneria e dell’economia aziendale al netto delle imposte.

Per i soggetti in contabilità ordinaria le variazioni fiscali sono date dalle differenze tra i principi di imputazione civilistici dei costi e dei ricavi e la normativa fiscale. Tali differenze possono essere:

- temporanee (quando il ricavo è tassato o il costo è dedotto nella stessa misura ma in tempi diversi);

- permanenti (se il ricavo è tassato o il costo dedotto in misura totalmente o parzialmente diversa).

Alla base del concetto di deducibilità fiscale sta il concetto di inerenza (Tuir, articolo 109.5): i costi deducibili sono esclusivamente quelli sostenuti per le necessità dell’azienda e per generare, sia pure indirettamente, i ricavi.

Altro concetto importante è quello di competenza, che stabilisce il periodo in cui i proventi e i costi hanno rilievo fiscale. Il concetto di competenza, dal punto di vista fiscale, è leggermente diverso da quello civilistico: i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, ad esempio,  concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

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