Scontrini e incassi con il Pos viaggeranno insieme

Entrerà in vigore a inizio 2026 un controllo più stretto sui pagamenti elettronici degli esercizi commerciali. I gestori dovranno adattarsi e adeguare il software

Dal 1° gennaio 2026 dovranno essere inviati unitamente il totale degli scontrini emessi e quello dei pagamenti ricevuti tramite strumenti elettronici (Pos e simili): a disporlo è stata la Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024 articolo 1, commi 74-76), per un maggior controllo sugli incassi degli esercizi commerciali (bar inclusi).

Cosa cambia? Fino a fine 2025, come accade attualmente, nel tracciato trasmesso dagli esercenti sono indicate solo le modalità di pagamento e gli importi ricevuti, ma sono gli operatori finanziari a trasmettere a parte i dati identificativi e l’importo complessivo dei pagamenti; è l’Agenzia delle entrate a provvedere a riconciliare i diversi dati ricevuti.

Dal 2026 eventuali differenze dei pagamenti rispetto ai corrispettivi saranno immediatamente visibili, vista l’unitarietà dei due dati trasmessi. Naturalmente è normale che il totale dei corrispettivi sia superiore al totale dei pagamenti elettronici in quanto alcuni importi sono incassati in contanti. Il problema sarà nel caso opposto: se i pagamenti telematici sono superiori ai corrispettivi, ciò potrebbe significare che per alcuni di questi non sia stato rilasciato lo scontrino fiscale con conseguente evasione di imposta, sia di Iva sull’importo dovuto sia di imposte dirette e contributi previdenziali, quando dovuti, sul reddito conseguito in seguito all’operazione.

Viene così imposta, oltre all’autenticità dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico; gli strumenti con cui la moneta elettronica è accettata dovranno essere sempre collegati a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati individualmente e inviati in modo aggregato. La trasmissione dei dati è prevista con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. I dati devono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle entrate. Inoltre, l’Agenzia fornirà annualmente la consistenza dei dati ricevuti per un’eventuale verifica.

La sanzione amministrativa prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applicherà anche nel caso di mancato collegamento degli strumenti per i pagamenti elettronici a quello che registra, memorizza e trasmette i dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri.

Verranno estese le sanzioni per la mancata emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali ai comportamenti di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei pagamenti elettronici ricevuti.

Entro fine anno quindi i gestori dovranno provvedere alle modifiche hardware e software necessarie a loro spese; non sono previsti crediti di imposta o contributi.

La normativa in sintesi

Cosa prevede la norma

• Obbligo di inviare insieme:
· Totale scontrini emessi
· Totale pagamenti elettronici (Pos, ecc.)

Cosa cambia

Fino a fine 2025: dati trasmessi separatamente da esercenti
e operatori finanziari

Dal 2026: trasmissione unificata  differenze subito visibili

Attenzione alle incongruenze

• Pagamenti elettronici superiori ai corrispettivi = possibile evasione

Integrazione obbligatoria

• Sistemi di pagamento elettronico collegati a quelli che registrano
i corrispettivi

• Trasmissione mensile, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese

• Invio dati all’Agenzia delle Entrate, che farà controlli annuali

Sanzioni

• Per mancato collegamento dei sistemi o trasmissione incompleta/non veritiera

• Equiparate a quelle per mancata emissione dello scontrino

Nessun aiuto previsto

• Adeguamenti a carico degli esercenti

• Nessun credito d’imposta o contributo

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