Il trattamento fiscale dei cofanetti: buoni parificati al denaro contante

Questi nuovi strumenti promozionali richiedono una gestione diversa rispetto ai ticket restaurant: il ristoratore fa la ricevuta o la fattura al cliente e non all’impresa emittente

L’utilizzo di cofanetti, coupon o ticket, venduti tramite Internet o in una pluralità di esercizi commerciali di vario genere (agenzie di viaggio, negozi, edicole, librerie, pubblici esercizi, supermercati ecc.) contenenti un “buono” che da diritto all’utilizzo di servizi ha conosciuto in tempi recenti un vero boom.
Tra i molti servizi proposti, stanno guadagnando un peso crescente anche quelli di ristorazione, particolarmente apprezzati dai clienti finali. Spesso cofanetti o coupon vengono acquistati per essere utilizzati come doni, per compleanni o altre ricorrenze.
In gran parte sono venduti direttamente a privati, che usufruiranno del servizio; in alcuni casi, però, l’acquirente è un’azienda, che li usa per attività promozionali.
Per i ristoratori, sono strumenti che permettono di “catturare” nuova clientela, essenzialmente per due motivi: la loro larga diffusione, sia in senso di ampiezza del territorio servito, sia di distribuzione; il prezzo agevolato, anche se spesso limitato a particolari giorni od orari.

Coinvolti più soggetti

Nel caso dei cofanetti, la transazione coinvolge almeno quattro soggetti distinti:

1. l’impresa emittente, che stampa, pubblicizza e diffonde i buoni;

2. l’acquirente, che li richiede per sé od altri;

3. l’utilizzatore, che acquisterà il bene o usufruirà del servizio; 4. l’esercizio convenzionato con l’impresa emittente, che presterà il servizio.

Nel caso di vendita non diretta tra impresa emittente ed acquirente, vi può essere anche un “rivenditore” che vende al pubblico i buoni.
L’importo del servizio proposto è incassato a monte dall’impresa emittente. L’utilizzatore nulla deve al ristorante, salvo eventuali consumi di prodotti o di servizi extra che eccedono il valore del buono.

Dal punto di vista contabile e fiscale, il principio base è che l’importo incassato dall’impresa emittente è considerato come una pura cessione di denaro (fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del DPR 633/72) e che il rapporto commerciale avviene direttamente tra l’impresa che cede il bene o presta il servizio e l’utilizzatore che presenta il buono.

Questi buoni non sono quindi titoli rappresentativi di merce o di servizi ma costituiscono documenti di legittimazione,
che consente l’identificazione dell’avente diritto e sono cedibili senza particolari formalità.

Nessuna rilevanza Iva
L’emissione, la circolazione o il pagamento del buono non costituiscono quindi un’anticipazione della cessione del bene o prestazione di servizio cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini Iva perché parificato al movimento di denaro.
Il trattamento contabile e fiscale è quindi completamente diverso da quello dei ticket restaurant, che non sono cedibili e per i quali il buono incorpora e rappresenta lo specifico servizio.

Trattamento fiscale diverso dal ticket restaurant
Il rapporto commerciale, come detto, è tra l’esercizio convenzionato e l’utilizzatore. Quindi, al termine del pasto, il ristoratore emette una ricevuta fiscale (o fattura, se richiesta) nei confronti dell’utilizzatore stesso, con l’indicazione che l’importo è stato pagato, totalmente o parzialmente, tramite la consegna del buono.

Per la sua commissione, l’impresa emittente dovrà emettere fattura nei confronti del ristorante con l’applicazione dell’aliquota ordinaria (attualmente il 21%) e non di quella agevolata (10%) riservata ai servizi di ristorazione.
Qualora vi fossero dei rivenditori, questi emetteranno, a loro volta, fattura nei confronti dell’impresa emittente per la loro commissione.
Supponendo un buono per servizio di ristorazione del valore di 110,00 euro, Iva compresa, e una commissione del 10%, i passaggi, gli importi e i documenti da emettere sono:

1. L’impresa emittente consegna, direttamente o tramite i rivenditori convenzionati, il buono all’utilizzatore finale e incassa il relativo importo. Emette un documento fuori campo Iva, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del DPR 633/72 per l’importo di 110,00 euro.

2. Il ristorante riceve l’utilizzatore, serve il pasto e alla fine emette un ricevuta fiscale o fattura, se richiesta, per un imponibile di 100,00 euro più Iva per 10,00 euro. Nella ricevuta fiscale l’Iva è compresa nel prezzo totale e non distintamente evidenziata.

3. L’impresa emittente emette fattura per la sua commissione di 10,00 + 2,10 di Iva per un totale di 12.10 e provvede al pagamento dell’importo di 97,90 euro (110,00 - 12,10).

Nell’esempio abbiamo indicato la commissione solo sull’imponibile; nella convenzione potrebbe essere indicato che sia invece calcolata sull’intero importo del servizio, Iva compresa; nell’esempio indicato, la fattura di commissione diventerebbe di 11 + 2,31 euro = 13,31 euro.
Questa soluzione è, chiaramente, meno vantaggiosa per il ristorante perché aumenta l’importo della commissione dovuta.
Prestazioni extra
Se il cliente chiede delle prestazioni extra rispetto al buono, queste riceveranno il trattamento previsto per le normali operazioni, essendo al di fuori dei rapporti con l’impresa emittente.

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