Tra i vari obblighi con cui molti ristoratori devono fare i conti, non vanno dimenticati i contributi Inps. Sono dovuti da cinque tipologie di soggetti: i titolari di impresa individuale, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; i collaboratori di impresa familiare o il coniuge dell’azienda coniugale; i familiari coadiuvanti di soci di società di persone; i soci accomandatari di Sas e i soci di società in nome collettivo o di fatto che abbiano la piena responsabilità dell’impresa e che ne assumano oneri e rischi relativi; i soci operativi di Srl, se organizzata e diretta in prevalenza col lavoro dei soci e dei loro familiari.
In ogni caso, l’attività esercitata nell’ambito dell’impresa/società deve essere abituale e prevalente rispetto alla totalità delle attività lavorative. Fanno eccezione i soci operativi di Srl, che sono assoggettati ai contributi anche se svolgono prevalentemente l’attività di amministratore della stessa società.
L’imponibile è costituito dalla somma di:
1. redditi di impresa individuale, al netto delle eventuali quote per i collaboratori familiari o i coniugi di azienda coniugale;
2. quota di reddito loro attribuita per i collaboratori familiari, coniugi di azienda coniugale o coadiuvanti di soci di società di persone;
3. redditi di partecipazione in società di persone, così come indicati nel quadro RH della propria dichiarazione dei redditi;
4. reddito di impresa della società (risultante dalla dichiarazione dei redditi) moltiplicato per la percentuale di partecipazione alla divisione degli utili, per i soci operativi di Srl.
I redditi sono quelli denunciati ai fini fiscali per l’anno di riferimento, al lordo delle imposte e dell’aiuto alla crescita economica (Ace).
Se un soggetto possiede più tipologie di tali redditi, il contributo è calcolato sulla somma di tutti i redditi provenienti da impresa o da partecipazione in impresa e non solo sui redditi generati dall’attività che dà titolo all’iscrizione. Un esempio: se un socio operativo di Srl è anche socio accomandante di una Sas, dovrà calcolare il contributo sul totale dei due redditi, anche se per il secondo non è iscrivibile alla gestione previdenziale.
I contributi per i collaboratori familiari, per il coniuge di azienda coniugale e per i coadiuvanti sono calcolati distintamente dal titolare dell’impresa o dal socio della società che ne espone i dati nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RR). Quindi non spetta nessun obbligo diretto di dichiarazione e versamento a collaboratori, coniugi o coadiuvanti di soci di società.
Per i contribuenti nel regime forfettario, la base imponibile può essere ridotta del 35% su richiesta, da presentare all’inizio dell’attività o, se con validità successiva, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Tale riduzione non è cumulabile con quelle previste per i giovani (vedi sopra) e i pensionati (riduzione del 50% per gli over 65, su domanda).
Tale agevolazione non spetta, invece, ai residui contribuenti rientranti nel regime di vantaggio dei minimi.
I contributi previdenziali sono deducibili, nell’anno di pagamento, dall’imponibile Irpef dovuta dal soggetto assicurato.