Come cambia il fisco: le novita’ 2024 per le imprese

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Le novità normative, fiscali e contributive per il 2024, dalle assunzioni all'Iva, passando per il concordato preventivo biennale

Le novità normative, fiscali e contributive per il 2024 sono variegate e complesse perché contenute non solo nella Legge di bilancio 2024, ma anche in decreti legislativi emanati dal Governo su delega del Parlamento e in decreti legge che dovranno essere convertiti dal parlamento entro 60 giorni o anche da leggi precedenti. Molte delle misure, come indicato, sono valide solo per l’anno 2024, a partire da quella per le nuove assunzioni.

Per il 2024, ai titolari di reddito d’impresa (società di capitali, enti commerciali, società di persone e imprese individuali) e agli esercenti arti e professioni, il costo del personale (retribuzione, contributi, Tfr ecc.) di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale e, in particolare, al minore dei seguenti elementi:

a) costo 2024 dei neo-assunti (criterio di competenza per le imprese, di cassa per i professionisti);
b) incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico nell’esercizio 2024 rispetto al 2023.

La maggior deduzione non rileva ai fini dell’Irap.

Sono previste cinque condizioni di accesso:
1. Il datore di lavoro deve aver stipulato nel 2024 nuovi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2. Il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 deve essere più elevato di quel- lo medio dell’esercizio 2023, tenendo conto, nel calcolo, di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al soggetto.
3. Il numero totale dei dipendenti (compresi quelli a tempo determinato) al 31 dicembre 2024 deve esse- re superiore a quello medio del 2023, senza consi- derare anche i decrementi delle società del gruppo. 4. Nel 2023 l’attività deve essere stata esercitata per almeno 365 giorni.
5. In caso di società o enti non devono essere soggetti a liquidazione ordinaria, giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Se un nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela sono previste delle maggiorazioni (fino a un massimo totale del 30%) in funzione di coefficienti pubblicati nell’allegato alla legge e dettagliati in un successivo decreto. In compenso, è stata eliminata la deduzione “Aiuto per la crescita economica”, pari al 1,3% degli incrementi, prevista per gli aumenti di patrimonio netto per le società di capitali e di persone in contabilità ordinaria.

La trasmissione delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere effettuata per tutti entro il 30 settembre dell’anno successivo, anziché entro il 30 novembre.
A regime, a partire dai versamenti effettuabili nell’anno 2024, viene aggiunta la possibilità di un’ulteriore rata scadente al 16 dicembre dell’anno successivo. Le scadenze delle rate delle imposte sui redditi per titolari e non titolari di partita Iva vengono unificate per entrambi al giorno 16 di ciascun mese. Cambiano le norme relative all’adeguamento delle esistenze iniziali: le imprese possono farlo, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, previa richiesta nella dichiarazione dei redditi. Due le situazioni possibili:

1. diminuzione o eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
a) l’Iva viene determinata applicando l’aliquota media dell’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.
L’aliquota media, considerando eventuali operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, risulta dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) l’imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap, in misura pari al 18%, è da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

2. Aumento o iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: l’adeguamento comporta il pagamento solo dell’imposta sostitutiva pari al 18% del maggior valore iscritto.

Gli importi dovuti sono versati in due rate di pari importo, la prima entro l’1 luglio 2024 e la seconda entro il 30 novembre 2025. In caso di mancato pagamento, l’adeguamento resta valido e le somme non pagate sono iscritte a ruolo a titolo definitivo con relativi interessi e sanzioni.

L’adeguamento non viene considerato a fini sanzionatori; i valori risultanti sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023. Le imprese che, nella redazione del bilancio, adottano i principi contabili internazionali non ne possono usufruire.

Un’ultima novità è il cosiddetto concordato preventivo biennale, per il quale non è ancora disponibile il testo finale. Si basa su un baratto tra Fisco e contribuente, che prevede certezza del reddito dichiarato per il primo e assenza di controlli relativi alle imposte dirette per il secondo, purché il contribuente accetti i redditi e il valore della produzione Irap calcolati dall’Agenzia delle entrate.

L’adesione non è valida ai fini Iva, la cui applicazione continua ordinariamente. Possono accedervi i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti ancora da definire. Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti per le imposte dirette e Irap non potranno essere effettuati, salvo che dai controlli risultino cause di decadenza dallo stesso.

La procedura di concordato si articola in tre fasi:

1. comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati necessari;
2. ricevimento della proposta concordataria formulata dall’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta per l’Irap.
3. analisi della stessa ed eventuale adesione.
Può aderire al concordato anche chi opera con il regime forfettario.

Non possono invece accedere coloro che:
• non hanno presentato la dichiarazione dei redditi di almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti;
• sono stati condannati per un reato commesso negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, o per falso in bilancio, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati dei modelli per gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per questi ultimi si è proceduto alla rimodulazione del loro impianto generale e a una semplificazione nell’ottica di una maggiore rappresentatività delle attività esercitate e dei codici Ateco. Per sapere come verranno applicate le novità bisogna attendere il decreto ministeriale che definirà le modalità attuative.

Novità infine sui versamenti periodici Iva: sale a 100 euro il limite d’importo sotto cui i versamenti Iva, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, si possono rimandare al periodo successivo; per le somme relative ai mesi da gennaio a novembre per i mensili o ai primi tre trimestri per i trimestrali andranno in ogni caso eseguiti entro il 16 dicembre.

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