Guida fiscale alla scelta del parco auto

I consigli dell'esperto sugli aspetti fiscali dell'ampliamento del parco autovetture aziendali. Come scegliere tra acquisto, leasing e noleggio

Nell’organizzazione di un’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, occorre pianificare e investire in modo che lo sviluppo dei processi produttivi avvenga nel miglior modo possibile. La gestione dei mezzi di trasporto è un punto focale e nevralgico. È importante conoscere bene la normativa fiscale di riferimento e i conseguenti benefici e vantaggi che ne possono derivare.

Partiamo da una prima divisione fondamentale, quella tra autocarro e autovettura, definita dal Codice della Strada:
- l’autocarro è il “veicolo autorizzato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso e al trasporto delle cose stesse”; rientra nella categoria N e nello specifico la N1 definisce i veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa non superiore ai 3,5 quintali;
- l’autovettura è il “veicolo autorizzato al trasporto di persone”; rientra nella categoria M e nello specifico la M1 definisce i veicoli per trasporto di persone fino a un massimo di nove compreso il conducente. Questa prima divisione definisce in maniera insindacabile le regole fiscali; in passato esistevano categorie come l’“uso promiscuo” che portavano a interpretazioni fiscali disomogenee sull’omologa- zione del mezzo di trasporto.

Oggi non ci sono zone d’ombra: se un veicolo è omologato N1, trattasi di autocarro e il costo è completamente deducibile e l’Iva detraibile; se un veicolo è omologato M1, trattasi di autovettura e la deducibilità del costo deve rispettare diverse regole, così come sarà illustrato più avanti.

Se la scelta si basa principalmente sull’impatto fiscale, solo l’autocarro permetterà di dedurre e detrarre completamente dalle imposte e dall’Iva la spesa sostenuta. Occorre però ricordare che un uso dell’autocarro diverso dalle esigenze lavorative viene sanzionato con una multa, con la sospensione della carta di circolazione e con la segnalazione all’Agenzia delle Entrate competente per l’azienda intestataria dell’autocarro. Il Fisco, in seguito alla segnalazione di uso non autorizzato, può quindi procedere al recupero delle imposte irregolarmente detratte e dedotte, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

Diciamo quindi che il periodo dei “furbetti” che viaggiavano sui fuoristrada omologati autocarro è finito; le stesse case automobilistiche devono fare molta attenzione alla comunicazione che fanno dei propri mezzi; ricordiamo la condanna inflitta dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato a Mitsubishi Motor Italia, costretta a pubblicare a sue spese il disposto della sentenza sui principali quotidiani italiani, sull’ingannevole pubblicità legata alla possibilità di utilizzo di un pick-up immatricolato autocarro.

Ciò non toglie che i vari Fiorino, Panda Van &co restino il miglior “secondo” mezzo di trasporto di una famiglia, utilizzato durante la giornata lavorativa da chi presta opera nell’impresa per gli spostamenti casa-lavoro e per gli approvvigionamenti di merce; questo tipo di mezzo ha la miglior resa fiscale in assoluto.

Il capitolo delle autovetture, invece, ha scenari fiscali più variegati, legati non al mezzo stesso, che resta omologato M1, ma all’assegnazione e all’utilizzo che ne fa l’azienda.
A eccezione della categoria degli agenti di commercio e di chi usa i mezzi di trasporto come bene principale della propria attività, l’autovettura acquistata da un’azienda è un bene strumentale, definito per sua natura a uso promiscuo, per il quale è stata definita dal Ministero un trattamento convenzionale che consiste nella deduzione del 20% del costo fino a un tetto massimo di euro 18.075,99 (i vecchi 35 milioni di lire); l’Iva risulta detraibile al
40% dell’imposta evidenziata. Il restante 80% del costo d’acquisto ivato (tolta la porzione di Iva detraibile) si somma all’imponibile.
Tutti i costi accessori seguono la regola fiscale del mezzo: quindi assicurazione, bollo, manutenzioni ecc. seguono la regola dell’autovettura. Facciamo un esempio concreto: ipotizzando un costo di 10mila euro più Iva (2.200) per un’autovettura, si detrae dall’Iva il 40%, pari a 880 euro. Dei residui 11.320 euro (12.200 - 880) si deduce il 20% pari a 2.264 euro, che andranno a sommarsi ai costi dell’esercizio e a ridurre l’utile. I residui 9.056 euro, invece, sono costi non deducibili. Come si può evincere, l’impatto fiscale non è particolarmente significativo; pertanto non sarà sicuramente il beneficio fiscale a condizionare la scelta sull’acquisto o sul cambio di un’autovettura a uso promiscuo.
Va naturalmente considerato quanto l’autovettura rappresenti, nella società in cui viviamo, un bene indispensabile; quindi, spesso, l’acquisto risulta necessario a prescindere dal trattamento fiscale.

Acquisto, leasing o noleggio?

1. Acquisto
Il bene diventa immediatamente di proprietà dell’azienda che lo iscrive tra i propri beni ammortizzabili e lo deduce in quote annuali pari al 20% (in 5 anni) per gli autocarri e al 25% (in 4 anni) per le autovetture (sui beni nuovi, il primo anno l’aliquota è ridotta alla metà). È sicuramente consigliabile, come sempre, pagare un bene aziendale nel tempo in cui viene dedotto, quindi con un finanziamento a 5 anni per gli autocarri e con uno a 4 anni per le autovetture; gli interessi pagati per la dilazione sono deducibili dal reddito seguendo la regola del tipo di mezzo e di utilizzo. Occorre infine ricordare che, qualora il bene abbia un costo superiore ai 18.075 euro previsti come tetto massimo, verrà riproporzionata percentualmente la quota di ammortamento; per lo stesso principio, all’atto della vendita, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza verranno tassate con la medesima percentuale.

2. Leasing
Il bene è di proprietà della società di leasing fino al pagamento della rata finale di riscatto; ogni mese viene pagata una rata che segue i limiti previsti per l’acquisto (sempre 18.075 di tetto massimo per le autovetture); il leasing, per essere deducibile, deve durare più della metà del ciclo di ammortamento del bene di proprietà; quindi per le autovetture il leasing
deve essere minimo di 3 anni, per gli autocarri di 4 anni. Il motivo per cui si sceglie il leasing in luogo dell’acquisto è una maggior facilità nell’accesso al credito e l’eventuale differenza di tasso di interesse rispetto al finanziamento.

3. Noleggio a lungo termine
Il bene è a noleggio e alla scadenza pattuita verrà restituito; la rata mensile è composta da un canone per l’utilizzo del bene e da un canone per i servizi; il canone per l’utilizzo del bene ha un limite massimo annuo per la deduzione di 3.615,20 euro. Per il canone servizi non vi sono limiti massimi.

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