Nessuna scorciatoia di legge per gli home restaurant

A livello normativo devono sottostare alle stesse regole previste per i ristoranti classici

Spesso i periodi di crisi economica stimolano l’ingegno e spingono a inventarsi nuove idee imprenditoriali, magari prendendo spunto da ciò che accade all’estero. È quanto è accaduto con gli “home restaurant”, attività che si caratterizzano per la preparazione di pasti presso il proprio domicilio, in giorni dedicati (in genere venerdì e sabato), per un numero limitato di individui (legato agli spazi disponibili) considerati come “ospiti”, ma in realtà paganti.

Le dimensioni del fenomeno hanno raggiunto proporzioni notevoli (sul numero di Ristoranti di luglio-agosto 2016 gli abbiamo dedicato l’inchiesta, pagg. 20-25). I controlli effettuati hanno evidenziato che non tutti coloro che esercitano tale attività hanno regolare partita Iva, realizzando così di fatto attività sconosciute al Fisco e non conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di alimenti, in quanto privi di notifica igienico sanitaria.

Secondo i sostenitori dell’home restaurant non si tratterebbe di ristoranti “casalinghi”, in quanto l’attività sarebbe rivolta a poche persone e non con un’organizzazione tipica imprenditoriale. In attesa di una norma che inquadri queste forme di attività (Gnammo, il portale di social eating, ha ad esempio proposto dei tetti - massimo 8 eventi al mese e incasso inferiore ai 5mila euro l’anno - per differenziarli dai ristoranti classici), vanno inquadrate secondo la normativa nazionale vigente. La legge n. 287/1991, modificata dal D.Lgs. n. 59/2010, disciplina l’attività di somministrazione di alimenti e bevande come quella in cui gli acquirenti consumano i prodotti nel locale dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico appositamente attrezzata. La norma distingue tra attività esercitata nel confronti del “pubblico indistinto” o riservata a particolari soggetti. In realtà appare evidente che in genere l’attività di home restaurant sia potenzialmente rivolta a chiunque ne venga a conoscenza. Inoltre c’è da considerare che la presenza seppur minima di attrezzature (sale, cucine, stoviglie ecc.), promiscuamente utilizzate anche per l’abitazione privata, qualifichi tali ambienti come “locali appositamente attrezzati” per una somministrazione; non ultimo va considerato l’aspetto del lucro, cioè il costo del pasto, che assieme alle pur minime attrezzature costituisce uno degli elementi caratterizzanti un’impresa secondo il codice civile.

Dunque con l’home restaurant si è in presenza di una vera e propria attività economica, inquadrata come attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, pur svolta in un’abitazione privata. Come tale dovrà rispettare sia le norme amministrative, che impongono la presentazione della Scia per l’inizio attività e la necessità del possesso di requisiti morali e professionali per la somministrazione, sia le norme sanitarie, che obbligano a presentare una notifica igienico sanitaria e a predisporre un Piano di Autocontrollo Haccp, e non ultime le norme urbanistiche ed edilizie comunali: si dovrà verificare che la norma urbanistica comunale consenta lo svolgimento di un’attività di somministrazione al pubblico nella zona ove è situata l’abitazione e che la norma edilizia consenta un cambio di destinazione d’uso o l’utilizzo degli ambienti. Senza contare la difficoltà a rispettare il requisito di sorvegliabilità dei locali ove avviene la somministrazione imposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza e ordine pubblico, il D.M. n. 564/1992, che stabilisce che il locale abbia l’accesso diretto sulla pubblica via.

Il ministero dello Sviluppo Economico con il parere n. 50481 del 10 aprile 2015 ha confermato questo inquadramento e i limiti di esercizio dell’attività in questione, escludendo che l’attività di home restaurant possa considerarsi un’attività libera in quanto esplicazione di una propria “arte e abilità” e rivolta solo a pochi soggetti.

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