Nuove aliquote contributive (più alte) per i versamenti previdenziali

Contributi più salati per la pensione: nel 2012 crescono dell’1,3%. E dal 2013 al 2018 sono destinati ad aumentare dello 0,45% l’anno. Chi deve versarli, come, quanto e quando: una mini guida al corretto adempimento degli obblighi previsti per quest’anno

Contributi previdenziali più salati per il terziario. Da quest’anno l’aliquota è aumentata del 1,30% e continuerà a crescere dello 0,45% ogni anno dal 2013 al 2018, fino a quota 24%.
Dal 2014, in compenso, non sarà più dovuto il contributo dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo corrisposto a chi cessa anticipatamente l’attività. E dal 2018 verranno meno l’aliquota ridotta per i collaboratori di età inferiore a 21 anni e la maggiorazione dell’1% dell’aliquota dovuta per il secondo scaglione:
ci sarà l’aliquota unica (24%).

Contributi deducibili

Resta invariata l’integrale deducibilità dei contributi previdenziali versati, nell’anno di pagamento, dall’imponibile Irpef del soggetto assicurato. Ciò comporta una riduzione di Irpef che può andare, considerando anche le addizionali, dal 25 al 45% (circa) dell’importo pagato.
A partire dai contributi versati dal 2012, si applica per tutte le pensioni Inps il sistema contributivo, per cui la pensione maturata è direttamente proporzionale ai contributi versati. Più contributi saranno stati pagati, più la pensione sarà alta.

Le regole del terziario

Ai fini contributivi, attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar ecc.) e strutture ricettive rientrano tra le attività commerciali. L’obbligo previdenziale sussiste per le seguenti quattro categorie:
1. titolari di impresa individuale, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;

2. collaboratori d’impresa familiare, coniuge dell’azienda coniugale o familiari collaboratori di soci di società di persone;
3. soci accomandatari di società in accomandita semplice (sas) e soci di società in nome collettivo (snc) o di fatto che abbiano la piena responsabilità dell’impresa e che ne assumano oneri e relativi rischi. Rientrano in tale ambito i soci amministratori di tali società, mentre non rientrano i soci accomandanti di sas;

4. soci operativi di società a responsabilità limitata (srl), se organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

L’aliquota unica pari al 24% varrà dal 2018
Per tutti questi soggetti l’attività esercitata nell’ambito dell’impresa deve essere abituale e prevalente rispetto al totale delle attività lavorative. Hanno tutti l’obbligo di iscriversi alla cosiddetta gestione previdenziale dei commercianti (terziario) e versare il relativo contributo previdenziale, applicando specifiche percentuali rispettivamente a:

1. reddito di impresa individu le per i titolari;

2. quota di reddito loro attribuita per i collaboratori familiari o coniugi di azienda coniugale;
3. reddito di partecipazione in società di persone, così come indicato nel quadro RH della dichiarazione dei redditi personale per soci di sas o snc;

4. reddito fiscale d’impresa moltiplicato per la percentuale di partecipazione alla divisione degli utili per i soci di srl; se il periodo di imposta è diverso dall’anno solare, si considera il reddito dell’ultima dichiarazione presentata.

Redditi diversi

I redditi sono quelli denunciati ai fini fiscali, al lordo delle imposte. Se un soggetto possiede più tipologie di tali redditi, il contributo è calcolato sulla somma di tutti i redditi provenienti da impresa o da partecipazione in impresa e non solo sui redditi generati dall’attività che dà titolo all’iscrizione. Così, se un socio operativo di srl è anche socio accomandante di una sas, dovrà calcolare il contributo sul totale dei due redditi, anche se per il secondo non sarebbe iscrivibile alla gestione previdenziale.

I contributi per i collaboratori familiari e per il coniuge di azienda coniugale sono calcolati e pagati direttamente dal titolare dell’impresa, che ne espone i dati nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RR). Nessun obbligo spetta quindi al collaboratore o coniuge.

Quota fissa e variabile

I versamenti, da effettuarsi tramite modello F24, sono divisi in quota fissa e quota variabile. La quota fissa minima del contributo previdenziale si versa ogni tre mesi fino a concorrenza del minimale con quattro scadenze: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2013. Gli importi sono indicati su modelli precompilati inviati dall’Inps. Attenzione: ultimamente l’Inps ai soggetti titolari di partita Iva invia solo la co- municazione con gli importi e i codici per compilare i modelli. Se il reddito d’impresa dell’anno precedente è superiore al minimale, va versata anche la quota variabile in funzione del reddito (saldo dell’anno precedente e acconto dell’anno in corso) con stesse modalità e termini del saldo delle imposte dirette. Gli importi eccedenti il minimale devono essere indicati nel quadro RR della dichiarazione dei redditi. L’acconto sull’anno in corso calcolato in maniera diversa da quello sulle imposte dirette: è pari al 100% dei contributi che sarebbero dovuti per l’anno in corso calcolati sui redditi dell’anno precedente.

Rateizzabili
solo i versamenti in scadenza a giugno

Viene suddiviso in due rate uguali, la prima da versarsi entro il 18 giugno (il 16 è sabato) con possibilità di rinvio al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4% e possibilità di rateazione, la seconda entro il 30 novembre.
Nel 2010 e 2011 i ritardi nella pubblicazione degli studi di settore hanno fatto però rinviare le scadenze di 20 giorni.
In pratica si prende il reddito dell’anno prima, si toglie il minimale dell’anno in corso e si calcola il contributo in acconto applicando i nuovi scaglioni
e le nuove aliquote. L’importo così risultante si divide per due. È opportuno ricordare che ogni volta in cui i termini scadono di sabato, domenica o festività, sono rinviati al primo giorno feriale successivo.

Pagamenti a rate

Il contribuente può pagare in rate mensili le somme dovute sia a titolo di saldo dei contributi dell’anno precedente che di primo acconto per l’anno in corso. L’acconto di novembre non può essere rateizzato.
Il numero di rate è libero, ma in ogni caso il pagamento va completato entro il mese di novembre e senza saltare dei mesi: se si scelgono due rate dovranno essere versate nei primi due mesi (giugno e luglio o luglio e agosto se i versamenti partono da luglio), tre rate nei primi tre mesi e così via. Non è possibile fare rate bimestrali o trimestrali.
Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro e vanno
versati: la prima rata entro i termini normali, dalla seconda in poi entro il giorno 16 dei mesi successivi. Gli interessi non sono dovuti se inferiori a 1,03 euro. Nel modello F24 di pagamento di ciascuna rata il contribuente deve indicare la rata che sta versando e il numero complessivo delle rate (1/4, 2/4 o 1/6, 2/6 ecc.).

Le quote capitale delle rate devono essere tutte di uguale importo mentre differenti saranno gli interessi da calcolare su ogni rata: agli importi rateizzati si applica l’interesse del 4% annuo; in pratica si divide l’importo dovuto per il numero delle rate e si applica lo 0,33% per ogni mese a ogni singola rata; quindi la prima sarà senza interessi, la seconda aumentata dello 0,33 % ecc.
Se ci si avvale del differimento della scadenza al 16 luglio, si prenderà l’importo maggiorato dello 0,4%, si divide per il numero delle rate e si calcolano gli interessi come sopra.

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