Il regolamento varato dalla Commissione europea ha riscritto tutta la materia relativa a etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari per meglio tutelare la salute dei consumatori. Tra gli obblighi per il ristoratore, l’indicazione degli allergeni
La direttiva 79/112/CEE, che 32 anni fa ha stabilito regole armonizzate su etichette, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari in Europa, cede il passo a un nuovo regolamento riguardante le diciture delle etichette degli alimenti.
Varata dalla Commissione europea e pubblicata il 22 novembre scorso sulla Gazzetta ufficiale Ue, la direttiva è arrivata dopo quasi quattro anni di dibattiti e raccoglie le sollecitazioni giunte dalle parti sociali interessate: consumatori, industrie di trasformazione, distribuzione alimentare.
Tre anni di tempo agli Stati membri per adeguarsi
Lo scopo è di riunire in un unico testo le norme in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti, etichettatura nutrizionale, informazioni sulla presenza di ingredienti allergenici e di
proteggere la salute senza intaccare la libera circolazione delle merci.
Gli Stati membri hanno ora tre anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme (cinque anni per le informazioni nutrizionali).
Le novità principali
Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da
dati riferiti a una porzione.
Le diciture devono avere un carattere tipografico minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).
Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
È obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame: obbligo che scatta entro due anni.
I legislatori nazionali
potranno introdurre ulteriori prescrizioni sulla provenienza quando ci sia «un nesso tra qualità dell’alimento e la sua origine», come nel caso delle indicazioni geografiche italiane Dop e Igp.
Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”.
Gli allergeni vanno evidenziati su ogni prodotto
La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette o porzioni, e che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5%, devono specificarlo in etichetta. Così come le porzioni, i filetti o le preparazioni composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi.
I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.
Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore), anche per
cibi non confezionati come quelli venduti nei ristoranti.
Occorre specificare il tipo di olio o grasso utilizzato
La scritta “oli e grassi” deve
indicare il tipo di olio o grasso utilizzato.
La data di scadenza deve essere riportata, oltre che sulla scatola, anche sull’incarto interno del cibo. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
Da queste nuove regole rimangono esclusi le bevande alcoliche (soggette ad apposita e distinta disciplina comunitaria), gli alimenti sfusi, come i prodotti ortofrutticoli, e quelli pre-incartati dai supermercati “per la vendita diretta”.
Aspetti da precisare
Restano poi ancora da definire - ma i tempi di entrata a regime, come abbiamo visto, sono lunghi - le modalità con cui i
ristoratori, i titolari di pubblici esercizi, i gestori di mense e catering dovranno mettere le informazioni a disposizione dei consumatori finali.
Così come non è chiaro se, nell’ipotesi di vendita e consegna a domicilio di pizza o prodotti di gastronomia, oltre alle informazioni da fornire preventivamente, sia necessario applicare etichette sulla confezione.