Il ravvedimento operoso: come ovviare ai mancati versamenti delle imposte

Può capitare di non avere liquidità sufficiente per pagare l’erario alle scadenze stabilite. Vi spieghiamo come fare a rimediare, minimizzando i costi

In tempi di mancanza di liquidità, più frequenti in periodi di prolungata crisi economica, sopravviene sovente l’impossibilità di far fronte nei termini al versamento delle imposte.
Il mancato pagamento di imposte dichiarate per importi non superiori a 50.000 euro all’anno non è un dramma, mentre per importi  superiori è considerato in alcuni casi reato penale.
Vi sono due possibilità per regolarizzare i versamenti.
Il primo è la rateazione: è possibile dilazionare l’importo in rate mensili che possono giungere al massimo fino al mese di novembre, con l’aggiunta dei soli interessi calcolati nella misura dello 0,33% mensile, corrispondente al 4% annuo.
Se nemmeno la rateazione risolve il problema, si può optare per il ravvedimento operoso, con il quale il contribuente ha la possibilità di rimediare al mancato versamento delle imposte o a eventuali errori (sia in buona che in mala fede). In questo caso è necessario versare le imposte dovute, gli interessi - pur in misura estremamente bassa - e le sanzioni, ridotte in misura graduale: più si è vicini alla data di scadenza del mancato pagamento, minori sono le sanzioni.
Il ravvedimento operoso, cioè la regolarizzazione dei versamenti omessi o carenti, si attua versando spontaneamente, con modello F24:
1. l’imposta dovuta;
2. gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno di scadenza del versamento a quello in cui viene eseguito (il tasso legale era l’1% nel 2014 ed è lo 0,5% nel 2015).
3. la sanzione ridotta.
Il ravvedimento operoso può anche essere parziale, ovvero solo su una parte dell’importo dovuto.

Esiste anche una terza soluzione - che può permettere anche la rateazione dell’importo dovuto - ed è quella di attendere la comunicazione di irregolarità (detta anche “avviso bonario”) che l’Agenzia delle entrate emette a seguito del controllo automatizzato dell’ammontare e della tempestività dei versamenti, compresi quelli delle ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta. Nell’avviso bonario le sanzioni per i mancati versamenti sono ridotte a un terzo (10%) se l’imposta, la sanzione e gli interessi richiesti (in misura pari all’interesse legale, come per il ravvedimento operoso) sono versati entro 30 giorni dal ricevimento o ne viene chiesta la rateazione e pagata la prima rata. La rateazione dell’avviso bonario può essere concessa fino ad un massimo di 20 rate trimestrali (cinque anni) per importi superiori a 5.000 euro o in sei (un anno e mezzo) per importi fino a 5.000 euro. Il tasso di interesse è pari al 3,5% annuo.
La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, che viene emesso in genere entro 1-2 anni dalle date di scadenza dei mancati versamenti.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate (agenziaentrate.gov.it - servizi on line - servizi fiscali - senza registrazione - calcolo delle rate a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni) è disponibile un software per calcolare il piano di rateazione con rate uguali e per stampare i relativi modelli F24.
Combinando le diverse soluzioni è possibile pagare le imposte a un costo che può anche essere inferiore ai tassi bancari applicati nei confronti delle piccole e medie imprese. Come si vede nella tabella sopra, usando il ravvedimento annuale e versando prima della scadenza della dichiarazione dell’anno in cui scadeva il mancato versamento, si ha un costo inferiore al 3%, mentre con l’avviso bonario il tasso sale al 5,5%.

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