Le imprese che esercitano attività di somministrazione in pubblici esercizi o in mense devono tenere almeno due registri per il calcolo dell’Iva dovuta o a credito: il registro dei corrispettivi e quello degli acquisti. Nel caso delle fatture sotto i 300 euro emesse o ricevute, è possibile compilare la distinta riepilogativa in luogo della registrazione singola. Sul registro dei corrispettivi la registrazione è giornaliera per le operazioni senza obblighi di documentazione, mentre è mensile se è stata emessa la ricevuta o lo scontrino fiscale. Possono anche essere registrate le fatture emesse inserendole nella somma giornaliera con indicati a fianco i numeri iniziali e finali (fattura dal n. al n.): vanno inseriti solo i totali del periodo (comprensivi di Iva) suddivisi per aliquota e, distintamente, le operazioni non imponibili o esenti, con l’indicazione della relativa norma. Alla fine del periodo si procederà allo scorporo dell’imposta dividendo gli importi lordi per: 1,04 (aliquota 4%); 1,10 (aliquota 10%); 1,22 (aliquota 22%). Si ottiene così l’imponibile su cui, applicando l’aliquota, si otterrà l’imposta dovuta.
Sul registro delle fatture emesse (facoltativo se queste sono registrate insieme ai corrispettivi) vengono registrate singolarmente tutte le fatture emesse, comprese le autofatture e le fatture integrate, con l’indicazione di: numero e data; denominazione del cliente; importo imponibile suddiviso per aliquota; relativa Iva; importo delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette con l’indicazione della norma di legge. L’Iva risultante dal registro andrà sommata a quella risultante dal registro dei corrispettivi per calcolare l’Iva a debito da cui detrarre l’Iva detraibile. Nel caso di fatture d’importo inferiore a euro 300 emesse nel corso di un mese, la registrazione può essere effettuata, anziché singolarmente, tramite un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati: i numeri delle fatture cui si riferisce; l’ammontare totale imponibile e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata. Se le fatture sono registrate insieme ai corrispettivi, la distinta riepilogativa non è necessaria.
Sul secondo registro obbligatorio, quello degli acquisti, vanno registrate singolarmente le fatture ricevute, le schede carburante e le autofatture emesse. Non è obbligatoria la registrazione qualora l’Iva sia indetraibile. Prima della registrazione i documenti devono essere numerati progressivamente (protocollo Iva). I dati da registrare sono: nome del fornitore; numero di protocollo e data della fattura; imponibile con Iva detraibile suddiviso per aliquota; relativa Iva; eventuali importi la cui Iva è indetraibile ed ammontare dell’imposta (non è necessaria la suddivisione per aliquota); importo delle operazioni non imponibili o esenti con l’indicazione della norma. Anche per le fatture ricevute d’importo inferiore a euro 300, è possibile la registrazione riepilogativa mensile, anziché la registrazione di ogni singolo documento. Nel documento riepilogativo devono essere indicati: i numeri attribuiti dal destinatario; l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota. In luogo del nome del fornitore si indicherà “Distinta riepilogativa mese di…”