Dal decreto liquidità ossigeno per imprese e professionisti

decreto liquidità

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Liquidità (decreto legge 8 aprile 2020 n. 23), in vigore dal 9 aprile 2020, che contiene le nuove misure messe a punto dal Governo a sostegno del mondo delle imprese colpito dall’emergenza sanitaria. Il nuovo provvedimento (il cui testo trovate e potete scaricare in fondo all’articolo), il sesto adottato d’urgenza per affrontare l’attuale momento di difficoltà, rappresenta una boccata d’ossigeno per tante realtà in difficoltà. In particolare introduce misure per una valore pari a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia Pmi e le garanzie rilasciate da Sace, la società di Cassa depositi e prestiti, attiva nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, e interventi di natura fiscale, prorogando ulteriormente la sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Vediamole un po’ nel dettaglio.

Sostegno alla liquidità

Garanzia Sace

Il decreto liquidità prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la Sace in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato. Nello specifico:

- imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro: copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto. Per queste imprese è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;

- imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro: copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

L’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al 25% del fatturato 2019 oppure al doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.
Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da Sace sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Vincoli

L’impresa beneficiaria, o le altre imprese dello stesso gruppo, non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020. L’azienda, poi, sarà chiamata ad assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Dovrà inoltre rispettare la clausola “made in Italy”, ovvero usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

Costi e durata

I prestiti vanno restituiti in sei anni, con preammortamento possibile fino a due anni. Le commissioni sono differenziate. Per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto. Per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto.

Fondo di garanzia

Il decreto rafforza il Fondo di garanzia PMI, potenziandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. Per l’accesso al credito il provvedimento ha previsto diversi parametri:

- per richieste fino a 25.000 euro, la garanzia prevista è del 100%, senza la necessità di fare valutazione del merito del credito;

- per richieste superiori a 25.000 euro e fino a 800.000 euro la garanzia prevista è del 100%, ma sarà necessario attendere la valutazione del merito del credito;

- per richieste oltre gli 800.000 euro e fino a 5 milioni la garanzia prevista è del 90%.

È prevista inoltre una garanzia al 90%, che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati per le imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni. E comunque entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito di 800.000 euro. Occorre però un’autocertificazione che attesti i danni da Coronavirus.

Costi e durata

Per le operazioni del Fondo, fino a fine 2020, l'accesso è gratuito. Per i prestiti fino a 25.000 euro è però previsto un tasso di interesse, basso, in rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2%. Per le realtà fino a 3,2 milioni di ricavi, non è invece previsto un tasso minimo né una durata massima del rimborso prefissata.

Misure fiscali e contabili

Il decreto liquidità interviene anche in campo fiscale, con misure che si aggiungono a quelle previste dal precedente decreto Cura Italia. Nello specifico dispone:

- la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;

- la sospensione in ogni caso dei versamenti citati per i soggetti che hanno iniziato a operare dal 1° aprile 2019;

- la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite, ovvero Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia dei 50 milioni di fatturato.

I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.

- acconti Ires e Irap: non vengono applicate le sanzioni e gli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell’importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

Inoltre, la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto Cura Italia viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. In più, è stato esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza lo scorso 20 marzo, mentre è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata.

Altra novità è l’estensione del credito di imposta al 50% già previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Misure per la continuità delle aziende

Il decreto ha introdotto anche una serie di misure per garantire la continuità aziendale per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in una situazione finanziaria di equilibrio. Nello specifico è stato previsto:

- possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;

- eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;

- coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Novità sono state introdotte anche in materia di disciplina del fallimento:

- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;

- sterilizzare il periodo dell’emergenza per il calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);

- rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019) al 1° settembre 2021.

Decreto liquidità

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