
La Legge di Bilancio 2025 ha stabilito dei regimi di favore per i lavoratori di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali.
Cominciamo la rassegna dal regime temporaneo di favore per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025 che stabilisce, per i primi due anni dalla data di assunzione, la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini fiscali (e non ai fini contributivi), entro il limite complessivo di 5mila euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti stessi. Sono, tuttavia, da rispettare le seguenti condizioni: l’importo del reddito da lavoro dipendente, che sia percepito nell’anno precedente la data di assunzione, non deve essere superiore a 35.000 euro; il trasferimento della residenza nel comune di lavoro qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza; il rilascio al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di un’apposita dichiarazione sostitutiva (articolo 46, Dpr n. 445/2000) nella quale lo stesso attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Isee
Tali somme rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Ci sono novità anche per la generalità dei dipendenti, per i quali il regime di favore disposto dalla nuova legge di bilancio prevede un aumento del limite dell’importo non imponibile di alcuni valori percepiti dai lavoratori dipendenti, per il corrente periodo d’imposta e i due successivi. Con deroga al vigente limite di 258,23 euro, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme, erogate o rimborsate, agli stessi lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Importi maggiorati
L’importo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio, riconosciuti e i figli adottivi, affiliati, o affidati, che posseggano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale beneficio si applica a condizione che il lavoratore dipendente: dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli; rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione. Le circolari dell’Agenzia delle entrate (5/E del 7 marzo 2024, e 23/E del 1° agosto 2023) indicano che le predette agevolazioni si possano applicare anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (amministratori di società, collaboratori coordinati e continuativi).
Lavoratori privati
Per quanto riguarda il trattamento integrativo per i lavoratori di ristorazione e turismo è previsto che spetti un trattamento integrativo speciale ai lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5, legge n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. Tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Trattamento integrativo
Il trattamento integrativo è erogato al datore di lavoro, che lo riversa al lavoratore, a condizione che: i predetti lavoratori siano titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024; i lavoratori stessi ne facciano richiesta al datore di lavoro, dichiarandovi, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024.
In caso di erogazione delle somme, i relativi importi sono indicati nella Certificazione unica e il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per detta erogazione tramite compensazione nel modello F24 utilizzando il codice “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per la compilazione, va utilizzata la sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”; nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”, ad esempio febbraio 2025 andrà inserito nei campi come 0002 e 2025. ≈