Le società di persone con ricavi inferiori a 400mila euro (prestazione di servizi) o a 700mila euro (cessione di beni o attività mista) possono optare per un regime agevolato nella tenuta delle scritture contabili. Una guida per conoscerne vantaggi e differenze
Per la maggioranza delle imprese, la tenuta delle scritture contabili è un obbligo. Ne sono esonerate solo le micro imprese che aderiscono a regimi speciali (minimi, nuove attività produttive, ex minimi) con ricavi non superiori a 30-31mila euro, che devono solo conservare i documenti emessi e ricevuti.
I principali regimi contabili sono due: contabilità ordinaria, per la generalità delle imprese; semplificata, per le imprese che conseguono ricavi non superiori a limiti prefissati.
Le aziende che rientrano nei limiti possono comunque optare per la contabilità ordinaria, vincolandosi per un anno; l’opzione viene esercitata tenendo, di fatto, la contabilità ordinaria e va comunicata all’Agenzia delle entrate tramite un’apposita annotazione sul quadro VO della dichiarazione Iva presentata per l’anno per cui si esercita l’opzione.
Il regime ordinario
La contabilità ordinaria è più completa e più complessa. Rileva tutti i fatti che riguardano l’impresa, sia patrimoniali che economici, riassumendoli nella redazione del bilancio.
I registri principali sono:
• il libro giornale, su cui si registrano le operazioni aziendali giorno per giorno; le registrazioni manuali o tramite pc vanno fatte entro 60 giorni.
• il libro degli inventari, compilato annualmente, a fine esercizio, con l’indicazione del bilancio e il dettaglio analitico di attività e passività patrimoniali. Sul libro inventari si possono tenere le registrazioni relative ad ammortamenti e movimentazioni dei beni strumentali, che, altrimenti, vanno trascritte in apposito libro (registro dei beni ammortizzabili) o sui registri Iva.
Il libro degli inventari deve essere compilato e sottoscritto entro tre mesi dalla data di scadenza della dichiarazione dei redditi.
Più facile per i piccoli
Per le piccole aziende, la tenuta della contabilità ordinaria può risultare eccessivamente onerosa. Per questo il Codice Civile le esonera dall’obbligo. La contabilità semplificata è costituita da scritture semplici su cui vengono registrati solo i costi e i ricavi, senza le relative contropartite patrimoniali. Viene tenuta sui registri Iva: non vi sono quindi registri contabili, ma si usano quelli fiscali, su cui vengono registrate, ai fini delle imposte dirette, anche le operazioni di contabilità generale fuori campo Iva (costi dei dipendenti, imposte e tasse deducibili, locazioni ecc.) in apposite colonne o sezioni.
Questo tipo di contabilità non consente di gestire i conti patrimoniali (Cassa, Banche, Crediti, Debiti, Acconti ecc.) che andranno gestiti altrimenti, senza nessun obbligo formale, a discrezione dell’imprenditore.
Da un punto di vista gestionale, la contabilità semplificata è valida solo per le micro imprese di una o due persone, che possono avere la situazione aziendale ben presente in mente senza bisogno di scritture complesse.
I registri fiscali
Tutte le imprese devono tenere i registri previsti dalle norme fiscali, in particolare:
• i registri Iva, da registrare su pc entro 60 giorni;
• il registro dei beni ammortizzabili, da compilare o registrare su pc entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio (termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi);
• per le grandi aziende, il registro di magazzino.
Prevedono inoltre la tenuta di apposti registri:
• la normativa sul lavoro se vi sono lavoratori subordinati od assimilati;
• la normativa societaria per le società di capitali;
• alcune leggi speciali (sull’ambiente e i rifiuti, la normativa di pubblica sicurezza ecc.).
Tenuta e stampa
Per la tenuta dei registri contabili e fiscali con sistemi elettronici, si rilevano due fasi: la memorizzazione dei dati nella memoria del pc e la stampa su carta, che deve avvenire, per tutti i registri, entro tre mesi dal termine di invio della dichiarazione dei redditi: il 30 dicembre per gli esercizi coincidenti con l’anno solare (dichiarazione entro il 30 settembre).
Libri sociali e registri contabili e fiscali si possono anche tenere direttamente in formato informatico, senza stampa su carta (art. 2215bis Codice civile): le registrazioni devono essere leggibili, consultabili e riproducibili in qualunque momento.
La numerazione progressiva, l’eventuale vidimazione e gli altri obblighi previsti sono sostituiti dall’apposizione, ogni anno, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore (o altro soggetto delegato), inerenti al documento con le registrazioni relative all’anno precedente.
L’imposta di bollo sul libro giornale è dovuta ogni 2.500 registrazioni, con auto liquidazione e contestuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Numerazione e bolli
Per i registri contabili e fiscali la vidimazione iniziale non è più obbligatoria. In alcuni casi il libro giornale viene però preventivamente sottoposto a numerazione, bollatura e vidimazione perché alcuni tribunali non riconoscono valido, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, il libro non preventivamente numerato e bollato, specie per le operazioni fuori campo Iva.
Per le operazioni da registrare ai fini Iva è invece ammessa la produzione in giudizio anche degli estratti autentici dei registri fiscali (art. 634, Codice di procedura civile).
I registri contabili sono sottoposti a imposta di bollo ogni 100 pagine: si appone una marca nella prima pagina e poi una ogni 100 (per pagina s’intende ogni facciata scritta): 14,62 euro per le società di capitali, 29,24 euro per ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali.
La numerazione avviene in fase di stampa e ricomincia da uno per ogni anno di esercizio; contiene l’anno di competenza e il numero attribuito alla pagina (1/2012, 2/2012).
Tutti i fogli devono riportare anche la denominazione e/o il codice fiscale e il tipo di libro. La marca da bollo copre 100 pagine anche se relative a due esercizi differenti.
Per i registri fiscali la procedura di numerazione è la stessa, senza però l’imposta di bollo.