La nuova Scia Unica semplifica aperture, cambi di sede e ampliamenti

La nuova disciplina nazionale delle attività di somministrazione fa fare un altro passo avanti verso una maggiore snellezza delle procedure

La riforma della pubblica amministrazione promossa dal precedente governo con legge n. 124/2015, cui ha fatte seguito il decreto legislativo n. 126 luglio 2016 e soprattutto il decreto legislativo n. 222 novembre 2016, ha inciso anche sulla disciplina delle attività di ristorazione, portando modifiche alle modalità di apertura, modifica e cessazione. Gli effetti sono legati anche alla definizione della nuova modulistica nazionale, in elaborazione con il contributo delle Regioni.
Non è ancora chiaro poi come le novità nazionali sulle procedure nella ristorazione e somministrazione si rapporteranno con le leggi regionali speciali, in quanto si tratta di materie che la Costituzione ha riservato alle Regioni in modo esclusivo.
In ogni caso il decreto legislativo n. 222/2016 contiene la tabella A ricognitiva delle attività economiche, nella quale il legislatore ha indicato il regime amministrativo da applicare per la somministrazione, segnalando il regime da applicare per apertura, modifica e cessazione.
La principale novità è senz’altro data dalla cosidetta Scia Unica, nuovo istituto giuridico dell’articolo 19 bis della legge n. 241/90, introdotto dal decreto legislativo n. 126/2016 con cui si è inteso affiancarla alla precedente Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività). L’articolo 19 bis citato entra in funzione quando, per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia, sono necessarie altre comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche; in questi casi, l’interessato può presentare un’unica Scia allo sportello unico comunale per le imprese.
Nelle sue presunte intenzioni semplificative, il governo ha pensato di introdurre un modello di modulistica unico chiamato Scia Unica all’interno del quale sono presenti vari moduli, ciascuno da utilizzare per specifiche esigenze, come prevenzione incendi, notifica sanitaria, parte edilizia (se ci fosse necessità di un intervento), parte acustica per eventuali trattenimenti complementari.

Nel caso in cui l’edificio sia già pronto o utilizzato, e l’esercente voglia solo aprire o modificare un’attività di ristorazione e somministrazione o un suo aspetto specifico (prevenzione incendi, notifica sanitaria, impatto acustico o altro), l’esercente dovrà presentare una Scia Unica al Suap comunale (Sportello Unico per le Attività Produttive).
L’attività potrà iniziare alla presentazione della Scia Unica ma, nel caso di trattenimenti complementari che superino le soglie acustiche previste dal Piano acustico comunale (zonizzazione), la Scia da utilizzare si chiamerà Condizionata, legata al nulla osta dell’ufficio ambiente del Comune o a un’autorizzazione in deroga.

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