Ammortizzatori prorogati fino al 31 dicembre

Il decreto agosto ha concesso ulteriori 18 settimane di Cig e Fis alle aziende: ecco cosa occorre sapere per richiederle (e quanto costano). Previsti esoneri contributivi per la nuove assunzioni

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Il decreto agosto ha concesso altre 18 settimane di cig o fis. Esoneri contributivi per chi assume

Ammortizzatori sociali prorogati fino a fine anno ed esoneri contributivi per nuove assunzioni o per le aziende che non ricorrono a Cassa integrazione o Fis: sono le principali novità in materia di lavoro introdotte dal cosiddetto decreto agosto (Dl n. 104 del 14 agosto 2020). Per i pubblici esercizi restano in essere i due strumenti della Cassa Integrazione in deroga (per aziende fino a 5 dipendenti) e del Fis (Fondo Integrativo Salariale), per le aziende con più di 5 dipendenti.

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Paolo Bergamo, contitolare dello Studio Themis di Jesolo (Ve), consulente del lavoro

«I grandi ritardi accumulati dall’Inps nel pagamento delle casse integrazioni di aprile e maggio sono stati in buona parte riassorbiti - spiega Paolo Bergamo, consulente del lavoro e contitolare dello Studio Themis di Jesolo (Ve) -. Oggi gli ammortizzatori pagati direttamente dall’Inps vengono liquidati in media due mesi dopo il periodo a cui si riferiscono, come accade di norma per queste prestazioni. I pagamenti gestiti dagli Enti bilaterali, invece, hanno ritardi maggiori».

Altre 18 settimane dal 13 luglio al 31 dicembre

Il decreto agosto ha previsto la possibilità di ricorrere, anche retroattivamente, a ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali, da utilizzare nel periodo che va dal 13 luglio al 31 dicembre, da dividere in due tranche. «In pratica, dal 13 luglio si “azzera il contatore” - spiega Bergamo -: ciò significa che le aziende che non hanno usufruito del tutto delle 18 settimane concesse entro il 31 agosto dai decreti cura Italia e rilancio non potranno utilizzarle successivamente». Cambia (in parte) il costo per le aziende che faranno ricorso a queste ulteriori 18 settimane: le prime nove settimane saranno a costo zero per l’azienda (come è stato per le “prime” 18), mentre per l’eventuale seconda tranche di nove settimane è previsto un contributo del 9% se l’azienda ha avuto un calo del fatturato inferiore al 20% e del 18% per chi non registra cali di fatturato. Rimane a costo zero anche la seconda tranche qualora il calo del fatturato sia  superiore al 20% (va comparato quello del primo semestre 2019 e primo semestre 2020).
«La percentuale del 9 o 18% - spiega Bergamo - si calcola prendendo a base la retribuzione lorda mensile, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma, e moltiplicandola per le ore di cassa integrazione usufruita. Questo determina la base imponibile a cui applicare l’aliquota prevista. Se la cassa è a zero ore, il 9 o 18% va applicato alla retribuzione lorda come indicata prima. Se la cassa è al 50%, va applicato alla metà della retribuzione lorda, e così via». Si tratta di una contribuzione onerosa per le imprese, considerando che quella relativa alla Cassa Integrazione Ordinaria oscilla tra il 9 e il 15%.

Gli esoneri contributivi

Tre le tipologie di esoneri contributivi previste.

La prima è riservata alle aziende che non attiveranno gli ammortizzatori previsti dal decreto agosto: per loro è previsto un esonero del versamento dei contributi previdenziali Inps. Come si calcola? «Si prendono le ore di cassa richieste nei mesi di maggio e giugno per ogni lavoratore - spiega Bergamo -, si moltiplicano per due e si ottiene il numero di ore, parametrate alla retribuzione del dipendente, per cui si ha diritto all’esonero dei contributi Inps, da ripartire in parti uguali in quattro mesi». Attenzione, però: perché diventi operativa, occorrerà aspettare il via libera della Commissione Ue e le relative circolari esplicative.
Chi assume, tra il 15 agosto e il 31 dicembre, lavoratori a tempo indeterminato - o trasforma contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato - ha l’esonero totale dei contributi per sei mesi (a eccezione dei contributi Inail); è però previsto un massimale di 8.060 euro su base annua (pari a 617 euro al mese circa). La misura non si applica per assunzioni con contratto di apprendista o a chiamata.
Soggetto al via libera della Commissione anche l’ultima tipologia prevista: stabilisce l’esonero totale dei contributi per tre mesi - con gli stessi massimali indicati sopra - per le assunzioni a tempo determinato e stagionali nel settore del turismo (pubblici esercizi compresi).
Per i lavoratori stagionali sono previste delle indennità, indicate dall’articolo 9 del decreto agosto.
«Per i contratti a tempo determinato - afferma Bergamo -, il decreto ha previsto una deroga temporanea molto gradita alle aziende, che hanno la possibilità di prorogare o rinnovare per massimo 12 mesi (e per un solo rinnovo) i contratti a termine senza dover indicare la causale. Unico vincolo: la durata totale del singolo contratto a tempo determinato non deve superare i 24 mesi e la proroga deve essere fatta entro il 31 dicembre 2020».

Possibili i licenziamenti disciplinari

Le aziende che richiedono gli ammortizzatori sociali non possono fare licenziamenti per ragioni economiche finché non hanno esaurito le 18 settimane previste.
«Sono sempre possibili invece i licenziamenti per ragioni disciplinari - spiega Bergamo -. Inoltre, dal 15 agosto chi cessa l’attività o fallisce può licenziare».
La novità è data dalla possibilità di fare accordi sindacali per incentivare le dimissioni del personale: «Il funzionamento è questo - spiega Bergamo -: si concorda con i sindacati il numero di esuberi previsti per ciascuna funzione, fissando la buonuscita che si riconosce ai lavoratori che opteranno per la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di un numero di richieste superiori agli esuberi previsti, l’azienda dovrà definire dei criteri oggettivi (età, anzianità di servizio ecc.) sulla cui base individuare chi potrà usufruire dell’accordo». I lavoratori che sceglieranno la risoluzione consensuale avranno comunque diritto alla Naspi.

Congedi parentali per chi ha figli under 14

I genitori dei figli minori di 14 anni che verranno messi in quarantena a seguito di eventi verificatesi nel plesso scolastico avranno diritto - alternativamente - ad astenersi dal lavoro per tutta la durata della quarantena dei figli qualora non sia loro possibile optare per il lavoro in modalità smart working.

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