I quattro nuovi modi per sanare le liti con il Fisco

Come funzionano la rottamazione ter, la definizione dei processi verbali di constatazione, la definizione delle liti pendenti e la super rottamazione

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Come funzionano la rottamazione ter, la definizione dei processi verbali di constatazione, la definizione delle liti pendenti e la super rottamazione

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/18) e il relativo decreto collegato (D.L. n. 119/18), con le modifiche apportate dal decreto semplificazioni (D.L. n. 135/2018) approvato dal Parlamento lo scorso 7 febbraio, hanno introdotto quattro nuove agevolazioni per la chiusura di situazioni debitorie verso il fisco e l’ex Equitalia: rottamazione ter, definizione dei processi verbali di constatazione, definizione delle liti pendenti e super rottamazione a saldo e a stralcio (per quest’ultima, vedi il riquadro nella pagina accanto). In più sono azzerate in maniera automatica, senza necessità di fare domanda, tutte le cartelle fino ai 1.000 euro mandate in riscossione dal 2000 al 2010. Con qualche eccezione: è ad esempio incerta l’applicazione per i debiti Inps. Rottamazione ter (art. 3 D.L. n. 119/2018): riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017; ne può usufruire anche chi non ha aderito alla prima rottamazione o è decaduto per non aver versato tempestivamente e integralmente le rate del piano di definizione e il destinatario di cartelle che ha aderito alla rottamazione bis per le quali non è stato effettuato, entro il 7/12/2018, il versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Si paga solo il debito originario, più l’aggio per la società di riscossione; vengono stralciate sanzioni e interessi di mora (per le multe stradali stralciati interessi di mora e maggiorazioni previste dalla legge). Bisogna dichiarare l’adesione entro il 30 aprile 2019. Il pagamento può essere in unica soluzione (31 luglio 2019) o fino a un massimo di 10 rate consecutive (in 3 anni): le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019 e le restanti 16 il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020 e 2021.

Definizione dei Pvc (art. 1 D.L. n. 119/2018): riguarda i processi verbali di constatazione relativi a imposte sui redditi, Iva, Irap, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, ritenute e imposte su beni finanziari o immobiliari all’estero (Ivie/Ivafe) notificati al 24/10/2018 senza che a tale data sia stato emesso accertamento o invito al contraddittorio, senza limiti di reddito o di patrimonio. Devono essere accettati tutti i rilievi; l’agevolazione consiste nello stralcio di sanzioni e interessi. La dichiarazione va presentata entro il 31 maggio 2019; il versamento può essere in unica soluzione o dilazionata in 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata il 31 maggio 2019). Permette di azzerare sanzioni e interessi, pagando solo le tasse che si sarebbe dovuto versare prima del riscontro dell’evasione. L’azzeramento si ottiene con il versamento della prima rata; per chi non paga le successive, non è prevista la decadenza.

Definizione delle liti pendenti (art. 6 D.L. n. 119/2018): riguarda tutte le liti fiscali contro l’Agenzia delle Entrate non ancora definite e il cui ricorso introduttivo sia stato presentato entro il 24 ottobre 2018. Porta il beneficio dello stralcio di sanzioni e interessi, e un parziale stralcio dell’imposta secondo l’andamento del processo: - 90% se non è ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado; - 40% con sentenza favorevole in primo grado; - 15% con sentenza favorevole in secondo grado; - 5% con sentenza favorevole in entrambi i giudizi. La domanda va presentata entro il 31 maggio 2019; il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo.

 

 

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