Sanificazione straordinaria: quando è obbligatoria e come farla

Sanificazione straordinaria
Nel caso che all'interno del locale si registrino casi confermati o sospetti di Covid-19, oltre alle normali attività di pulizia, alla riapertura è necessario effettuare una sanificazione straordinaria degli ambienti. Vediamo come procedere

In vista del piano graduale di ripartenza della attività, messo in atto con il decreto riaperture, governo e parti sociali, lo scorso 6 aprile, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars -CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro (in fondo all'articolo il testo da scaricare), che contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Linee guida, che interesano anche il mondo dei locali, finalizzate a garantire a personale e collaboratori ambienti di lavoro sicuri e adeguati livelli di protezione, che se non opportunamente garantiti possono portare alla sospensione dell’attività. Fondamentale a questo obiettivo sono le attività di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, argomento affrontato nel paragrafo 4 del Protocollo e che prevede l’obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, secondo le procedure ormai ben note i gestori. Ma il documento, allo stesso paragrafo, si sofferma anche su un punto particolarmente critico, ovvero quali procedure di disinfezione adottare nel malaugurato caso in cui all’interno del locale si siano registrati casi confermati, o solo anche sospetti, di Covid-19.

In tale situazione, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è prescritto l’obbligo di provvedere, al momento della riapertura dell’attività, a una sanificazione straordinaria degli ambienti, ovvero ulteriore rispetto a quella periodica programmata, rimandando per le corrette azioni da mettere in campo alle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della Salute (in fondo all’articolo il testo da scaricare), così come anche alla loro ventilazione. Misura indispensabile per eliminare il virus che può sopravvivere nell’ambiente per diverso tempo.

La sanificazione straordinaria

Andando più nel dettaglio delle disposizioni previste dalla circolare, queste specificano che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati dal virus devono essere sottoposti a completa pulizia con acque e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Dopo la prima pulizia, va effettuata la decontaminazione, operazione per la quale è raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio con una concentrazione dello 0,1%, mentre per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, l’utilizzo di etanolo al 70%, sempre dopo la pulizia con un detergente neutro.

Essenziale è che durante tutte le operazioni di pulizia con i prodotti chimici venga assicurata la ventilazione degli ambienti. Attenzione deve essere posta anche a materiali in tessuto, come le tende, che vanno sottoposi a un ciclo di lavaggio a 90 °C con detergente. Se le caratteristiche del tessuto non permettono il lavaggio a tale temperatura, occorre addizionare al ciclo di lavaggio candeggina o altri prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Sanificare in sicurezza

La circolare prescrive anche che il personale che effettua tutte le operazioni di pulizia indossi opportuni dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe.

I dispositivi di protezione vanno poi rimossi adottando idonee misure di sicurezza. E, al termine della sanificazione, dovranno essere trattati come materiale potenzialmente infetto e quindi conferiti a aziende specializzate per il loro trattamento.

Chi può effettuare la sanificazione

Per quanto riguarda i soggetti che possono eseguire la sanificazione straordinaria, la circolare non specifica che si debba necessariamente ricorrere a una impresa di pulizie esterna, per cui l’attività può essere effettuata anche dal personale del locale. In questo caso, però, il datore di lavoro deve rispettare una serie di determinate norme e attenersi a un programma di intervento, valutando preventivamente i rischi presenti negli agenti biologici e chimici, e anche gli eventuali rischi in fase di diluizione dei disinfettanti. Inoltre, occorre assicurare anche che il personale che esegue l’attività abbia ricevuto una formazione e informazione adeguata per ciò che riguarda l’impiego dei prodotti da usare, le modalità e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. A corredo della sanificazione straordinaria va prodotta tutta una documentazione che dia evidenza del programma di intervento messo in atto, con tutte le valutazioni effettuate, procedure eseguite, modalità, tipologia di prodotti utilizzati, formazione del personale, che va messa a disposizione dei funzionari sanitari in caso di controllo.

Protocollo convidiso 06.04.21

Circolare Ministeriale 5443 del 22-02-2020

 

 

 

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