Beni strumentali: i risparmi per chi investe

Kitchen appliances in professional kitchen in a restaurant, nobody
Una miniguida ai crediti d’imposta che spettano a chi acquista attrezzature, sia quelle tradizionali sia quelle legate a industria 4.0

Dal 2020, l’agevolazione per l’ammodernamento delle strutture produttive prevede la concessione di un credito di imposta in percentuale sugli investimenti effettuati.

Gli investimenti agevolabili si suddividono in due tipologie, entrambe ulteriormente suddivise in beni materiali e beni immateriali:

• investimenti in beni strumentali ordinari (diversi da industria 4.0);

• investimenti in beni industria 4.0 (legge n. 232/2016).

Nella prima tipologia rientrano i beni strumentali nuovi, a esclusione di: autovetture per trasporto di persone, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo e navi e imbarcazioni da diporto, anche se strumentali per l’attività propria dell’impresa; beni per i quali l’aliquota di ammortamento è inferiore al 6,5%, compresi gli immobili; beni usati.

Nella tipologia industria 4.0 rientrano i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi per strutture ubicate in Italia. Pur essendo pensata per le aziende manifatturiere, non esclude che anche la cucina di un ristorante possa essere strutturata digitalmente. Sono interessati, in particolare, i “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”.

Percentuali di agevolazione

Le percentuali di agevolazione per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli industria 4.0 sono:

• per il 2021: credito di imposta del 10% dell’investimento sostenuto, maggiorato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile; è previsto, solo per quest’anno, l’utilizzo del credito di imposta in un’unica soluzione nell’anno di effettuazione dell’investimento.

• per il 2022: 6%.  Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione degli investimenti.

Il limite massimo di costi su cui si può usufruire dell’agevolazione è di 2 milioni di euro l’anno.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli industria 4.0, le percentuali di agevolazione sono:

• per il 2021: 10% del costo, maggiorato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile; è previsto, solo per quest’anno, l’utilizzo del credito di imposta in unica soluzione nell’anno di effettuazione dell’investimento per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro.

• per il 2022: 6% del costo. Anche qui il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

Limiti e investimento

Il limite massimo di costi su cui si può usufruire dell’agevolazione è di un milione di euro l’anno.

Gli investimenti in beni industria 4.0 vengono anch’essi suddivisi tra beni materiali (allegato A legge n. 232/2016) e immateriali (allegato B legge n. 232/2016); i benefici maggiori spettano ai primi.

Per gli investimenti in beni materiali industria 4.0 nel 2021 il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per la quota tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per la quota oltre i 10 milioni. Per il 2022 il credito d’imposta si riduce rispettivamente al 40, 20 e 10% del costo, per il triennio 2023-2025 al 20, 10 e 5%. Il limite massimo di costi su cui si riconosce il credito è di 20 milioni di euro annui.

Quali spese

Gli investimenti in beni immateriali industria 4.0 comprendono anche le spese sostenute per l’utilizzo di tali beni mediante cloud computing. I crediti di imposta spettanti sono pari al 20% del costo per il triennio 2021-2023, del 15% nel 2024 e del 10% nel 2025, nel limite massimo di costi di 1 milione di euro annuo.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione degli investimenti o, se successivo, dall’anno di avvenuta interconnessione.

Le imprese devono produrre una perizia asseverata di un ingegnere o un perito industriale o un attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni con costo unitario di acquisizione fino a 300mila euro, tali documenti possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva, con data certa, di atto di notorietà resa dal legale rappresentante.

 

Da sapere

1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito fiscale e dell’imponibile Irap.

2. Si considerano sostenuti nell’anno di riferimento gli investimenti del semestre successivo se l’ordine è stato accettato ed è stato corrisposto almeno il 20% del costo entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

3. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

4. Le imprese devono effettuare una successiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

5. È necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di Bilancio 2021, legge n. 178/2020, articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter.

6. Il credito d’imposta non spetta alle imprese in liquidazione, soggette a procedure concorsuali senza continuità aziendale o destinatarie di sanzioni interdittive di cui al D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità para penale delle società.

7. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

8. L’agevolazione si applica anche ai soggetti forfettari.

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