La legge di stabilità ha azzerato, per le aziende fino a nove dipendenti, il contributo previdenziale per i primi tre anni di contratto. I nuovi apprendisti possono essere inquadrati con due livelli in meno rispetto a quello che spetta ai lavoratori ordinari
La figura dell’apprendista ha visto in tempi recenti una significativa evoluzione (e ulteriori modifiche sono previste dalla riforma Fornero in discussione).
La legge di stabilità (183/2011) ha potenziato gli incentivi contributivi a favore delle piccole aziende che assumono apprendisti, in aggiunta a quelli previsti dal Testo Unico sull’apprendistato (Dl 167/2011).
Quest’ultimo ha riconosciuto un incentivo contributivo al datore di lavoro che assume un apprendista: un’aliquota di versamento pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, mentre quella a carico del lavoratore è il 5,84%.
Le novità introdotte dalla legge di stabilità riguardano le aziende che occupano fino a 9 dipendenti; in precedenza i da- tori erano soggetti a un’aliquota di contribuzione del 1,5% della retribuzione imponibile per il primo anno di contratto di apprendistato, aliquota che saliva al 3% nel secondo anno e per raggiungere l’ordinario 10% solo nel terzo.
La legge di stabilità ha azzerato i contributi per i primi tre anni di durata del contratto; l’agevolazione vale però solo fino al 2016.
Chi assume un apprendista può inquadrarlo con due livelli in meno rispetto a quello che spetta ai lavoratori ordinari che svolgono le stesse mansioni (“sotto inquadramento”), con
la possibilità di riconoscergli quindi una retribuzione ridotta.
Previste sanzioni per chi non eroga la formazione
E gli incentivi contributivi possono durare anche per l’anno successivo al periodo
di formazione, se il datore non recede dal rapporto che - come prevede il T.U. - prosegue come contratto di lavoro subordinato ordinario. Resta da attendere che entro il prossimo 25 aprile (6 mesi dall’entrata in vigore del T.U. pubblicato in Gazzetta il 10 ottobre) - quando cesserà il regime transitorio in cui vale ancora la vecchia normativa - siano completati i processi attuativi per ciascuna delle tre tipologie di contratto previste: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (giovani tra 15 e 25 anni) andrà disciplinato da ciascuna Regione; quello di alta formazione (18- 29 anni) andrà regolamentato da convenzioni firmate da Regioni, parti sociali ed enti formativi.
Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (18-29 anni), la tipologia più diffusa, la disciplina della parte formativa dovrà essere affrontata dai contratti collettivi di settore.
Violazioni punite
Se il datore di lavoro viene meno all’obbligo di impartire o far impartire la formazione, deve restituire il doppio dei contributi risparmiati (differenza tra aliquota agevolata e quella dovuta per l’assunzione con normale contratto di lavoro subordinato). Se la formazione viene erogata, ma si violano comunque alcune norme del contratto collettivo che la disciplinano, è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per ogni violazione (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva).