Articolo 62: operative le nuove regole

Pagamenti –

Obbligo di contratto scritto, divieto di attuare prassi commerciali sleali e saldi delle fatture fissati tassativamente in 30 giorni per prodotti deperibili e 60 giorni per i non deperibili

Oltre alle “normali” regole sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fissate dal D.Lgs. 231/2002, per evitare la penalizzazione dei produttori e distributori della filiera agro alimentare sono state introdotte regole più stringenti per il loro pagamento, prevedendo anche sanzioni in caso di inosservanza (il “famoso” articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 e D.M. 19/10/2012, in vigore dallo scorso 24 ottobre 2012).
La disciplina specifica riguarda la cessione dietro il pagamento di un prezzo dei prodotti agricoli o alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.
Sono escluse dalla normativa tre tipi di transazioni:

a. le vendite nei confronti dei consumatori finali: persone fisiche che acquistano tali prodotti per scopi estranei a un'attività imprenditoriale o professionale;

b. le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo (come le vendite all'ortomercato o ai cash&carry);

c. le transazioni tra imprenditori agricoli o ittici o le loro cooperative.

Forma scritta d'obbligo

La prima richiesta consiste nella necessità che i relativi contratti siano sempre stipulati in forma scritta e prevedano:
- durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto;
- prezzi, modalità di consegna e termini di pagamento.

Il contratto in forma scritta consiste in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, con la manifestazione della volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari.
Sono validi anche i contratti e accordi quadro o di base, o conclusi tra gli organismi interprofessionali nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari (articolo 12, comma 1-bis, decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
L'obbligo dell'accordo scritto può essere assolto mediante singoli contratti di cessione ma anche tramite i documenti di trasporto o di consegna, la fattura o gli ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

I documenti di trasporto o di consegna e le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti, se assolvono gli obblighi del documento scritto, devono riportare la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

In mancanza del documento scritto così definito, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 516 a 20.000, in funzione del valore dei beni oggetto di cessione.

Punite le prassi sleali
Il secondo elemento chiave della nuova normativa è il divieto delle prassi commerciali considerate sleali.
La violazione di questi divieti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a 3.000, in funzione del beneficio ricevuto dal soggetto che non li ha rispettati.

Pagamenti tassativi

Il terzo punto riguarda i termini di pagamento: il corrispettivo deve essere pagato nel termine tassativo e inderogabile di trenta giorni per i prodotti deteriorabili o di sessanta giorni per quelli non deteriorabili, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
In caso di mancanza della certezza di tale data, si assume che la fattura sia stata ricevuta alla data di consegna o ritiro dei prodotti.
Per determinare la data di ricevimento della fattura, la stessa deve essere inviata alternativamente nelle seguenti modalità:

a. consegna a mano;

b. raccomandata con avviso di ricevimento;

c. posta elettronica certificata o altri strumenti informatici che attestino la data di ricevimento, quali il sistema Edi-Electronic data interchange o strumenti analoghi.

In mancanza di certezza della data di ricevimento della fattura si applica, salvo prova contraria, la data di consegna dei prodotti.
La norma prevede inoltre che il cedente debba emettere fatture separate in caso di cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti (in particolare tra prodotti deperibili e non deperibili), creando un indubbio aggravio nella gestione contabile.
Viene inoltre stabilito il divieto di non pagare l'intero importo pattuito per l'intera fornitura a fronte di contestazioni solo parziali.

Ritardi sanzionati

L'articolo 62, infine, prevede per i ritardi di pagamento riguardanti le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari - ed esclusivamente per questi - la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 500.000, determinata in funzione del fatturato dell'azienda debitrice, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Riflessi sull'attività

Vista la tassatività delle norme e le sanzioni applicabili, si impone la presenza di un apparato organizzativo che permetta di adempiere alle norme previste, soprattutto per la prima fase (presenza dell'accordo scritto) da parte di chi si occupa degli acquisti, e dell'ultima (rispetto dei termini di pagamento) da parte dell'ufficio contabile-finanziario.
Quest'ultimo, per verificare il termine ultimo di pagamento, dovrà acquisire la data di ricevimento della fattura.
Soprattutto per gli acquirenti, nel sistema contabile dovrà essere inserito il nuovo dato - che si aggiunge alla data del documento di acquisto (generalmente la fattura) e a quella di registrazione - consistente nella data di ricevimento, sulla base del quale deve essere memorizzata la data ultima di pagamento, con un sistema di “alert” che avverta, sia in fase preventiva che successivamente, il rischio di mancato rispetto di quella data o provveda automaticamente al pagamento.

Particolare attenzione deve essere posta alla divisione tra prodotti deteriorabili e non.

Rapporti commerciali

Per il venditore la prassi più opportuna da instaurare è quella di predisporne l'invio tramite posta elettronica certificata o fattura elettronica, semplificando e rendendo più veloce e meno costosa ed automatizzabile questa fase, evitando il possibile spostamento del pagamento di un mese, soprattutto per le fatture di fine mese. Questo per evitare che la fattura, emessa il giorno 31 di un mese e inviata per posta, arrivando i primi giorni del mese successivo faccia slittare il pagamento al mese ancora successivo.
Per la non applicazione delle pratiche sleali, infine, nei casi in cui si ricade in questa possibilità, è necessaria una rivisitazione e un attento monitoraggio sulle condizioni, anche accessorie, applicate per questi acquisti, dando precise disposizioni agli uffici acquisti ed agli altri interessati.

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