Il concordato preventivo biennale prevede per gli anni 2024 e 2025 la preventiva definizione per due anni della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dei contributi previdenziali, fissando in anticipo la definizione del relativo reddito da dichiarare nel biennio, per i contribuenti che esercitano attività economiche (anche società) che nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una attività per cui risultino approvati e applicati gli Isa.
L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati, infatti, nel periodo di vigenza del concordato gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi non rilevano per la determinazione delle imposte sui redditi, dell’Irap e dei contributi previdenziali obbligatori; per questi ultimi resta la possibilità di versamento sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato.
Per i soggetti “trasparenti” vale l’adesione del soggetto partecipato, per cui, in tal caso, il relativo reddito concordato è efficace anche per i partecipanti (collaboratori di imprese familiari e soci di società in proporzione alle relative quote). La norma è a regime, per cui, decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formulerà una nuova proposta per il biennio successivo. Il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale e per la relativa accettazione, denominato Cpb, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
L’Iva è esclusa dal concordato per cui resta applicabile e accertabile in maniera ordinaria. Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche non tributari, si tiene conto del reddito effettivo, e non di quello concordato, anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Il concordato non esonera dagli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e dalla comunicazione dei dati per gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per i forfettari, per il 2024 il concordato è sperimentale e limitato a una sola annualità.
Chi avvantaggia il concordato biennale? Il concordato preventivo biennale probabilmente sarà poco attraente per coloro che hanno regolarmente dichiarato i redditi e che hanno una redditività stabile o in diminuzione, a meno che prevedano un aumento dei redditi del biennio, tenendo presente che, quando scadrà il termine per accettare, buona parte del primo anno (il 2024) sarà già trascorso e quindi conosciuta la tendenza del reddito. Invece contribuenti che hanno evasioni alle spalle tanto più saranno interessati tanto più elevate sono state le evasioni, perché la base di partenza della proposta sarà più bassa del reale, tenendo anche presente l’influenza degli indici.
Isa: più alti sono, più il contribuente sarà dichiarato affidabile e più la proposta si avvicinerà al reddito dichiarato in passato. Bisogna tener presente inoltre che il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi del biennio, proposto al contribuente ai fini del concordato, non è omnicomprensivo ma non considera i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e redditi o quote relativi a partecipazioni. Il saldo netto di tali valori determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato, così pure le perdite fiscali deducibili, provenienti dai periodi di imposta precedenti, saranno portate in diminuzione del reddito concordato. Per le società, anche il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap è proposto al contribuente senza considerare tali valori.
Il reddito soggetto a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro per ciascuna impresa, in caso di società, associazioni o imprese familiari lo stesso sarà diviso in proporzione alle quote di ciascun socio o associato. Per chi aderisce, il primo acconto per l’anno 2024 sarà calcolato sulla base della dichiarazione per l’anno 2023, il secondo sarà calcolato sulla base del reddito concordato detratta la prima rata.
Va infine considerato che anche tra i soggetti teoricamente ammessi alla normativa in oggetto qualcuno non potrà usufruirne e che, inoltre, ci sono situazioni di decadenza per entrambi i periodi di imposta del biennio.