Ecco quanto stabilisce l’articolo 9 del Regolamento Ue n.1169/2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2014
• Denominazione di vendita (denominazione di legge, denominazione comune, denominazione descrittiva) con eventuale indicazione di “scongelato”;
• Elenco ingredienti: in ordine decrescente di peso, non è obbligatorio l'elenco per etichette con superfice inferiore a 10 centimetri quadri (per gli oli è obbligatoria l'indicazione della natura);
• Ingrediente caratterizzante evidenziato (se compare nelle immagini o nella denominazione di vendita con percentuale di presenza);
• Immagini e/o rappresentazione grafica dell'alimento coerente con gli ingredienti;
• Informazione sulle sostanze in grado di provocare allergieo intolleranze anche se presenti come allergeni occulti per contaminazione del prodotto e/o all'interno dello stabilimento di produzione per altre lavorazioni: devono essere riportate con evidenza grafica (grassetto, colore, dimensione, sottolineatura, ecc.) anche quando la superficie dell'etichetta è inferiore a 10 cm2 e anche sui prodotti venduti sfusi o preincartati;
• Quantità netta dell'alimento (al netto della glassatura);
• Controllo metrico del peso o del volume evidenziato con lettera “e”, è obbligatorio se la quantità del prodotto viene controllata dal produttore con sistemi automatici validi per i Paesi Ue, certificati sulla quantità contenuta in peso o in volume;
• Data di scadenza (gg/mm) o Tmc (mm/aa oppure solo aa) su ogni porzione individuale
• Nome o Ragione sociale o Marchio depositato con sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Ue;
• Dicitura che consente di identificare il lotto di appartenenza del prodotto (tranne quando il TMC è espresso anche con il giorno);
• Modalità di conservazione (es: conservare a +4°C);
• Modalità di utilizzo o istruzioni per l'uso (se il prodotto ne richiede quando integro o dopo l'apertura);
• Materiale di confezionamento (facoltativo, simbolo del materiale utilizzato e icona dell'omino che dice non disperdere il contenitore nell'ambiente);
• Tabella nutrizionale: obbligatoria dal 13/12/16, con indicazione di: valore energetico, grassi, di cui grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale - sodio equivalente;
• Origine: luogo, Paese o regione ove i prodotti o gli ingredienti agricoli sono interamente realizzati o in cui viene effettuata l'ultima lavorazione/trasformazione sostanziale (indicazione facoltativa a meno che l'omissione possa trarre in inganno il consumatore; obbligatoria per tutti i tipi di carne).