L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è applicata alle imprese che svolgono l’attività con organizzazione di persone e/o beni. Per le attività commerciali, comprese quelle effettuate dai ristoranti, l’organizzazione è considerata esistente, per cui difficilmente possono accedere all’esclusione dall’Irap. Con un’unica eccezione: sono espressamente escluse le ditte individuali che applicano il regime forfettario (ricavi dell’anno precedente pari o inferiori a 50mila euro) o quello di vantaggio per i contribuenti minimi (riservato a chi era in tale regime già nel 2016 e ha avuto ricavi pari o inferiori a 30mila euro). L’adozione di tali due regimi è, per i ristoranti, molto marginale.
L’Irap è applicata su base regionale. L’imposta è data dalla base imponibile moltiplicata per l’aliquota del 3,9% o dell’eventuale diversa aliquota stabilita dalle regioni.
Vi sono due diversi regimi di determinazione della base imponibile:
1. Società di capitali. Le voci di bilancio concorrono a formare l’imponibile Irap senza le rettifiche da effettuarsi ai fini delle imposte dirette.
2. Società di persone e ditte individuali (soggetti Irpef). I criteri di deducibilità sono leggermente diversi: la deducibilità è legata alle norme relative alle imposte dirette. Se in contabilità ordinaria, questi soggetti possono optare per l’applicazione delle norme delle società di capitali.
I seguenti costi o proventi non sono deducibili o tassabili in entrambi i regimi:
a. compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e per obblighi di fare, non fare o permettere non rientranti in un’attività di lavoro autonomo o di impresa;
b. spese per il personale dipendente e assimilato, anche distaccato o con lavoro interinale (puro costo del lavoro) a tempo determinato;
c. costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, compresi gli emolumenti agli amministratori di società;
d. svalutazioni;
e. accantonamenti, anche se indicati secondo la natura del costo; se rientrano tra i costi deducibili, diventeranno tali ai fini Irap quando certi e determinabili oggettivamente;
f. proventi e oneri finanziari, compresa la quota parte dei canoni di leasing costituita dagli interessi passivi; a tal fine le società di leasing possono fornire un prospetto con il piano di ammortamento e la rilevazione degli interessi canone per canone.
g. rettifiche di valore di attività finanziarie;
Alcune spese accessorie per dipendenti e assimilati sono deducibili ai fini Irap anche se relative a dipendenti a tempo determinato, co.co.co. o amministratori:
a. acquisti di beni e servizi per lo svolgimento dell’attività lavorativa (indumenti da lavoro, corsi di aggiornamento professionale ecc.);
b. servizi di mensa e trasporto collettivo;
c. spese erogate a terzi e rimborsi analitici per viaggio, vitto e alloggio relativi a trasferte.
Sono invece indeducibili se sostenuti a favore di singoli dipendenti assunti a tempo determinato, co.co.co. o amministratori:
• indennità e rimborsi spese di trasferta forfettari;
• indennità chilometriche per l’uso dell’auto propria;
• beni o servizi di contenuto personale acquistati per fringe benefit, considerati retribuzioni aggiuntive in natura.