Riqualificazione energetica: ancora un anno di sgravi per i ristoranti

Riqualificazione energetica
Le regole per usufruire della detrazione dal 50 al 65% dei costi sostenuti (ripartiti in 10 anni)

La più conosciuta delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, il cosiddetto “bonus ristrutturazioni” consente di detrarre dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e non dall’Ires (imposta sul reddito delle società di capitali) tra il 36 e il 50% dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali. Tale misura però riguarda solo le abitazioni e i soggetti Irpef, mentre non è concessa per gli immobili non abitativi strumentali per l’impresa e per le società di capitali.

Invece per gli interventi di riqualificazione energetica il beneficio fiscale è utilizzabile anche dalle imprese: si applica ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, compresi quelli condotti in locazione, e include qualsiasi intervento che aumenti la prestazione energetica dell’edificio. Sono invece esclusi gli immobili destinati alla vendita.

La realizzazione dell’intervento può essere finanziata anche tramite un contratto di leasing.
La detrazione consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires di parte dei costi sostenuti. In tali costi sono comprese anche le spese per le prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi, quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica o per opere edilizie necessarie per la realizzazione dell’intervento, comprese le eventuali tasse o diritti (oneri di urbanizzazione, Tosap - tassa occupazione suolo pubblico -, imposta di bollo, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori).

Le detrazioni in pratica

La percentuale detraibile è pari al:
65% del costo sostenuto, al netto dell’Iva detratta, per la generalità delle opere;
50% per l’acquisto e la posa in opera di finestre e infissi, di schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A non dotati di sistemi di termoregolazione evoluti.

Le detrazioni non sono utilizzabili in unica soluzione ma in 10 uguali quote annuali. Per gli interventi condominiali sono previste percentuali di detrazione maggiori.

Per le imprese, l’esercizio contabile di applicazione dell’agevolazione è quello di competenza, quindi l’esercizio in cui la prestazione è ultimata; per le persone fisiche non imprenditori si considera la data del pagamento, che deve essere effettuato con apposito bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante” (adempimento, quest’ultimo, non necessario per le imprese), che deve contenere la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L’agevolazione è ammessa entro il limite massimo dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; la somma eventualmente eccedente non può essere utilizzata in nessun modo, salva l’eventuale possibilità di cessione del credito, illustrata più avanti.

Attenzione alla documentazione

Per beneficiare dell’agevolazione, non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva; l’effettuazione degli interventi non deve essere preceduta da alcuna formalità nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
La comunicazione di inizio lavori all’Asl deve essere inviata unicamente quando prevista dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
È invece necessario detenere e conservare i documenti relativi agli interventi effettuati:
• fatture, ricevute o altri documenti di spesa e pagamento;
• asseverazione da parte di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori che dimostrino che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi specifici, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori (ad esempio per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per caldaie a condensazione e per pompe di calore di potenza minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali).
• attestato di prestazione energetica (“Ape”) prodotto dopo l’esecuzione degli interventi, redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e conservato dal contribuente. L’attestato non è richiesto per alcuni specifici interventi, quali la sostituzione di finestre e infissi relative a singole unità immobiliari, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione, l’acquisto e posa in opera di schermature solari e dispositivi multi mediali.
• scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.
È infine possibile anche la cessione del credito. Tutti i contribuenti possono cedere il credito, a condizione che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa non abbiano imposte da versare capienti ai fini della detrazione.

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