Contrariamente al 2011, per quest’anno viene confermata l’applicazione di sanzioni e interessi ai datori di lavoro che assoggettano alla tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali con aliquota al 10% redditi dei propri dipendenti che non ne avrebbero diritto
Attenzione alla corretta applicazione del bonus produttività: ai datori di lavoro che in questi primi mesi del 2013 l'hanno applicato a retribuzioni che non rientrano (anche solo in parte) nel quadro stabilito dal Dpcm 22 gennaio 2013 si applicano sanzioni e interessi. Nessuno sconto sulle multe, dunque, come invece era previsto per il 2011.
Gli eventuali errori - ha spiegato la circolare 11/2013 dell'agenzia delle Entrate - dovranno essere corretti il prima possibile pagando la differenza tra l'imposta sostitutiva già versata e quanto dovuto a titolo di Irpef ordinaria aumentato di interessi e sanzioni.
Retribuzioni extra
Il bonus produttività prevede un'aliquota del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, che si applica alle retribuzioni extra collegate a incrementi di produttività, quali il trattamento economico per il lavoro straordinario, le maggiorazioni per il lavoro stagionale (così come richiamate dal Ccnl Turismo), il lavoro supplementare, il lavoro supplementare o festivo anche svolto durante il normale orario, il lavoro notturno.
L'importo massimo agevolabile per il 2013 è di 2.500 euro, al lordo della sola ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto d'imposta. Quindi sulle somme erogate il datore prima effettua le trattenute previdenziali obbligatorie e solo dopo la ritenuta del 10%. L'agevolazione è a favore di chi nel 2012 non ha superato i 40mila euro lordi di reddito da lavoro dipendente (incluso quello riconducibile a un'attività svolta all'estero), anche se nel corso del 2013 dovesse superare tale soglia.
Nel Cud indicazioni sugli accordi
Per consentire la verifica degli accordi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione il datore deve depositare il contratto alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl), allegando l'autodichiarazione di conformità al Decreto. Può quindi applicare l'imposta sostitutiva e dichiarare nel Cud che “le somme sono correlate a incrementi di produttività” e che sono state “erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale”.
Il lavoratore può rinunciare espressamente al regime agevolato e optare per la tassazione ordinaria. La rinuncia è più vantaggiosa per i redditi più bassi, o in alcuni casi per i part time.
Se il dipendente non fa espressa rinuncia, il gestore deve procedere ad applicare automaticamente l'imposta sostitutiva.
È meglio però che faccia una valutazione preventiva sulla convenienza: sono d'aiuto i software in uso negli studi professionali.