Studi di settore addio: al loro posto arrivano gli Isa

Form to fill Italian called 730/2015 for the tax return of 2014
Per i ristoranti i nuovi indici sintetici di affidabilità saranno operativi dal periodo d'imposta 2017

Studi di settore addio (senza rimpianti). Saranno progressivamente sostituiti, nel giro di tre anni, dagli indici sintetici di affidabilità (Isa), attraverso i quali l’amministrazione finanziaria vaglierà la correttezza dei contribuenti. Per i ristoranti il passaggio è previsto a partire dal periodo di imposta 2017 (dichiarazione del 2018), come stabilito dal provvedimento direttoriale n. 191552 del 22 settembre 2017, in anticipo rispetto ai bar. Gli indici di affidabilità assegneranno una vera e propria pagella indicante il grado di attendibilità del contribuente espresso da 1 a 10: avrà una zona rossa (da 1 a 4), una zona intermedia (da 4 a 7) e una zona verde (da 7 a 10).

Più tale “voto” sarà elevato più il contribuente potrà conseguire agevolazioni e diminuire le possibilità di subire controlli perché questi saranno specialmente rivolti a coloro che conseguiranno gli indici più bassi.

Lo scopo della modifica è di instaurare un rapporto tra contribuenti e fisco che punti sulla fiducia, di verificarne la correttezza e di incentivare l’adeguamento spontaneo del contribuente con un meccanismo tipo “bastone e carota”: agevolazioni per i voti alti e maggiori possibilità di controllo per i voti bassi. I livelli di affidabilità e la graduazione delle agevolazioni correlate saranno definiti in un apposito provvedimento.

I contribuenti dovranno comunicare i dati contabili e strutturali rilevanti per la prima applicazione e per le successive elaborazioni; i dati dei periodi precedenti saranno prelevati dai relativi modelli per gli studi di settore.

Ancora non si conoscono in dettaglio i dati richiesti per l’elaborazione degli indici; anch’essi verranno stabiliti con un apposito decreto. Saranno soprattutto di natura contabile e strutturale: costi; valore dei beni strumentali; ammortamenti e canoni di leasing; consumi di energia elettrica; beni strumentali specifici; forza lavoro (apprendisti, collaboratori familiari, Cassa integrazione guadagni); stagionalità.

I dati dovranno essere indicati con precisione perché, in caso di omissioni o errori gravi nelle comunicazioni, l’Agenzia delle entrate potrà utilizzare l’accertamento; quest’ultimo prescinde dai dati contabili, potendosi basare su qualsiasi elemento, anche derivante da medie del settore. Ci si augura che, con l’abbandono degli studi di settore, vengano di molto ridotte le informazioni richieste dai modelli, in passato spesso farraginose, di difficile interpretazione e fatte in modo da dar adito a dubbi interpretativi.

L’Agenzia dovrebbe tra l’altro utilizzare anche dati già in suo possesso quali:

• giornate retribuite emergenti dalle dichiarazioni modello 770, dalle certificazioni uniche e dai dati inviati all’Inps;

• precedenti attività di controllo anche per accessi brevi;

• banche dati delle altre amministrazioni;

• variabili territoriali (a livello comunale o provinciale), quali territorialità generale e del commercio, delle quotazioni immobiliari, dei canoni di locazione, del reddito medio imponibile;

• andamento dei ricavi/compensi Isa del settore, del sistema locale del lavoro, della territorialità generale e del commercio;

• tasso di occupazione a livello regionale (Istat).

I benefici per i contribuenti che conseguono i voti più alti saranno:

• anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza della possibilità di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, con la conseguenza che i controlli verranno concentrati sui soggetti non affidabili vista la limitata disponibilità di tempo per procedere sugli affidabili;

• esonero dall’apposizione dei visti di conformità per la compensazione di crediti o rimborsi Iva per importi tra 5mila e 50mila euro;

• esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito (redditometro) se il reddito complessivo accertabile non eccede di due terzi quello dichiarato;

• esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative; quest’ultimo caso attiene a una situazione che nel settore della ristorazione e per le società in attività difficilmente presenta problemi.

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