Cura Italia: tutte le misure di interesse per i pubblici esercizi

Cura Italia
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Il decreto Cura Italia (decreto legge 18 del 17 marzo 2020, denominato “Cura Italia“) ha previsto una serie di norme a parziale sostegno degli imprenditori dei pubblici esercizi e dei loro dipendenti, costretti a chiudere la propria attività (può restare attivo solo chi effettua servizi di delivery).

Abbiamo riassunto per voi le norme che possono interessare il nostro settore.

VERSAMENTI FISCALI

Le scadenze di tutti i versamenti fiscali scadenti al 16 marzo sono stati rinviate per tutti al 20 marzo (articolo 60).

Ulteriori rinvii:

SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO compresi bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pub (articolo 61):
Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi dovuti fino al 30 aprile 2020 per:
  • ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato (codice 1001 e 1012), vanno versate tutte le altre ritenute.
  • adempimenti e versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e di premi Inail a carico dell’azienda. Secondo l’Inps vanno versati alle normali scadenze quelli trattenuti al dipendente
Sospensione di versamenti dell’imposta sul valore aggiunto scadenti in marzo 2020.
ALTRE IMPRESE CON RICAVI FINO A 2 MILIONI DI EURO NEL PERIODO DI IMPOSTA PRECEDENTE (articolo 62)

Sono sospesi i versamenti che scadono dall’8 al 31 marzo 2020:

  • ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato (codice 1001 e 1012) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Vanno versate tutte le altre ritenute.
  • relativi all’imposta sul valore aggiunto – per le imprese con domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA si applica indipendentemente dal volume di ricavi realizzati in precedenza;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tutti i versamenti sopra indicati dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Nessuna novità per le imprese operative nella “vecchia zona rossa” (Codogno e confinanti e Vò), per le quali restano in vigore le sospensioni già deliberate in precedenza.

Proroga pagamento cartelle esattoriali (articolo 68)

Sono sospesi e rinviati al 30 giugno 2020 i termini dei versamenti scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Per coloro che si sono avvalsi della rottamazione-ter, della definizione agevolata dei debiti o del saldo e stralcio, il termine per il pagamento della rata del 28 febbraio è rinviato al 1° giugno

Non sono compresi nel rinvio i pagamenti conseguenti agli avvisi di irregolarità (avvisi bonari).

CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI

Cassa integrazione ordinaria (articolo 19)

Per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per i lavoratori risultati alle dipendenze alla medesima data, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti e sono previste facilitazioni rispetto alla procedura ordinaria.

Cassa integrazione in deroga (articolo 22)

Per i dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020, le Regioni e Province autonome, con riferimento a tutti i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti non è necessario l’accordo con le organizzazioni sindacali.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

L'erogazione è effettuata esclusivamente direttamente dall’Inps.

Le domande sono presentate alle Regione e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le stese inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa stanziati (3.293,2 milioni di euro)

Premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63)

Per il mese di marzo 2020, è previsto a carico dell’erario un premio non tassato - per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente fino a 40.000 euro - di 100 euro al giorno di lavoro svolto nella sede di lavoro (no smart working) nel mese di marzo.

Tale premio è corrisposto dal datore di lavoro, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta per il mese di aprile.

Il datore di lavoro recupera l’incentivo erogato tramite compensazione sul modello F24.

SOSTEGNO AI LAVORATORI

Indennità di 600 euro per autonomi e partite Iva

È previsto un sostegno al reddito per i

  • lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (articolo 27)
  • collaboratori coordinati e continuativi, compresi gli amministratori di società (articolo 27)
  • lavoratori con partita Iva iscritti alla gestione Inps del terziario e artigiani (articolo 28)
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (articolo 29)

e 1) attivi al 23 febbraio, 2) non titolari di pensione, 3) non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (esempio: se l’interessato è iscritto, oltre che alla gestione commercianti, anche al fondo per i dipendenti o altri, il bonus non può essere riconosciuto). Agli iscritti alla gestione commercianti è consentita anche l’iscrizione alla gestione separata.

Non ci sono limiti di reddito per cui può essere erogata a tutti coloro che possiedono le caratteristiche indicate.

L’indennità di cui al presente articolo non è tassabile.

Dovrà essere richiesto direttamente all’Inps che provvederà direttamente all’erogazione a coloro che ne hanno diritto. L’Istituto verificherà i requisiti di chi ha presentato la domanda e il rispetto del limite di spesa (2.467,2 milioni di euro), superato il quale l’indennità non potrà più essere concessa.

Bisogna affrettarsi ma le modalità per l’invio della richiesta non sono ancora state rese note.
Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi (articolo 23)

A decorrere dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, i genitori di figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto a fruire di una indennità commisurata:

  • lavoratori dipendenti del settore privato - al 50% della retribuzione.
  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata - per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per l’indennità di maternità.
  • lavoratori autonomi iscritti all’Inps - per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Nel caso di figli tra i 12 e i 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La fruizione dei congedi è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa a quanto sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro erogato mediante il libretto famiglia. In caso di tecnici sanitari e medici quest’ultimo bonus sale a 1.000 euro.

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus saranno stabilite dall’Inps. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio. qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa (1.261,1 milioni), l’Inps procede al rigetto delle domande presentate che fanno superare tale cifra.

Periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (articolo 26)

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro.

PROROGHE E SOSPENSIONI
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (articolo 104)

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche (tra cui anche carte di identità e patenti) scaduti o in scadenza dopo il 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.

Tale proroga non è valida ai fini dell’espatrio.

Disposizioni in materia di revisione veicoli (articolo 92.4)

La revisione dei veicoli scadente entro il 31 luglio 2020 è rinviata al 31 ottobre 2020

Sospensione dei mutui “prima casa” (articolo 54)

In deroga alla ordinaria disciplina, a richiesta e fino al 17 dicembre 2020, può essere sospesa per un periodo massimo di diciotto mesi, la durata dei contratti di mutuo, per i:

  • dipendenti che hanno subito una sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Fino a tale data non vi sono limiti di reddito e non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino (articoli 46 e 47 Dpr 445/2000) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni per l’emergenza coronavirus.
Approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni (articolo 106)

In deroga a quanto previsto dal codice civile e dalle disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (28 giugno 2020, domenica).

Viene consentito che il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza e la possibilità di intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie, purché garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Le società a responsabilità limitata possono far esprimere il voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, anche se non previsto dai patti sociali.

Sospensione termini degli adempimenti fiscali e contributivi (articolo 62)

Sono rinviati al 30 giugno 2020 gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa sospensione: intrastat, esterometro, comunicazione liquidazione periodica, dichiarazione Iva.

Rinvio scadenze adempimenti relativi a comunicazioni rifiuti (articolo 113)

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per:

  • presentazione modello unico di dichiarazione ambientale (Mud);
  • comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
  • comunicazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
  • comunicazione al Centro di coordinamento impianti di trattamento dei Raee;
  • versamento del diritto annuale iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia (articolo 56)

Le micro e le piccole e medie imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia possono avvalersi in relazione alle esposizioni debitorie in essere al 17 marzo 2020 nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali scadenti prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui, le locazioni finanziarie e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Non possono accedere alle suddette agevolazioni le imprese le cui esposizioni debitorie siano, al 17 marzo 2020, classificate come crediti deteriorati.

Le imprese interessate sono tenute a:

  • comunicare alla banca o intermediario l’interesse a usufruire della moratoria,
  • dichiarare, mediante autocertificazione (articolo 47 Dpr 445/2000), di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta dell’epidemia.

Le microimprese, piccole e medie imprese sono le seguenti:

  • medie imprese - occupano meno di 250 dipendenti e il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
  • piccole imprese, occupano meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
  • microimprese, occupano meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro.
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (articolo 49)
  1. Fino al 17 dicembre 2020 si applicano le seguenti misure al Fondo centrale di garanzia Pmi:
  2. Garanzia concessa a titolo gratuito.
  3. Importo massimo garantito per singola impresa elevato, nel rispetto della disciplina Ue a 5 milioni di euro.
  4. Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione per un importo massimo per singola impresa di 1.500.000 euro.
  5. Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento Ue 651/2014.
  6. Le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;

INCENTIVI FISCALI

Credito d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65)

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa che hanno subito l’obbligo di chiusura degli esercizi

Credito d'imposta per spese sanificazione ambienti lavoro (articolo 64)

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione sono stabiliti con decreto del Ministro sviluppo economico entro trenta giorni.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a contrasto dell’emergenza epidemiologica (articolo 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica spetta a:

  • persone fisiche e enti non commerciali, detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
  • titolari di reddito d’impresa, deduzione totale dal reddito di impresa e dall’Irap.

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